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  • CONSIGLIO DI STATO
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  • CONSIGLIO DI STATO
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  • Organo collegiale con funzioni consultive e giurisdizionali. Il consiglio di stato e' il diretto continuatore di quello istituito nel regno di Sardegna, con funzioni solamente consultive, con r. editto 18 ag. 1831e successive patenti del 13 sett. e 20 ott. 1831Il consiglio di stato del regno sardo era presieduto dal re ed in sua vece da un vicepresidente. Era composto di tre presidenti di sezione, 14 consiglieri e un certo numero di consiglieri straordinari.Le tre sezioni erano: interno; giustizia grazia e affari ecclesiastici; finanze. Con l'introduzione dello statuto albertino (art. 83) il consiglio avrebbe dovuto essere riordinato secondo i dettami costituzionali. Tale riordinamento si ebbe soltanto con l. 30 ott. 1859e relativo regolamento approvato con r.d. 23 die. 1859La presidenza fu attribuita a un funzionario; furono modificate alcune attribuzioni consultive e, soprattutto, fu trasferita al consiglio la competenza del contenzioso amministrativo che precedentemente era affidata alla camera dei conti. Infatti alla prima sezione furono assegnati gli affari interni e di finanze; alla seconda quelli di giustizia grazia e affari di culto; alla terza fu attribuito il contenzioso amministrativo. La giurisdizione amministrativa fu abolita con la legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia del 20 mar. 1865, n. 2248, all. E. Al consiglio di Stato rimasero solo alcune attribuzioni di giurisdizione speciale, secondo l'art. 10, all. D della legge citata. Con 1.[...]
dc:date
  • [non presente]
ha conservatore
ha date complesso archivistico
ha statusProvenienza
abstract
  • Organo collegiale con funzioni consultive e giurisdizionali. Il consiglio di stato e' il diretto continuatore di quello istituito nel regno di Sardegna, con funzioni solamente consultive, con r. editto 18 ag. 1831e successive patenti del 13 sett. e 20 ott. 1831Il consiglio di stato del regno sardo era presieduto dal re ed in sua vece da un vicepresidente. Era composto di tre presidenti di sezione, 14 consiglieri e un certo numero di consiglieri straordinari.Le tre sezioni erano: interno; giustizia grazia e affari ecclesiastici; finanze. Con l'introduzione dello statuto albertino (art. 83) il consiglio avrebbe dovuto essere riordinato secondo i dettami costituzionali. Tale riordinamento si ebbe soltanto con l. 30 ott. 1859e relativo regolamento approvato con r.d. 23 die. 1859La presidenza fu attribuita a un funzionario; furono modificate alcune attribuzioni consultive e, soprattutto, fu trasferita al consiglio la competenza del contenzioso amministrativo che precedentemente era affidata alla camera dei conti. Infatti alla prima sezione furono assegnati gli affari interni e di finanze; alla seconda quelli di giustizia grazia e affari di culto; alla terza fu attribuito il contenzioso amministrativo. La giurisdizione amministrativa fu abolita con la legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia del 20 mar. 1865, n. 2248, all. E. Al consiglio di Stato rimasero solo alcune attribuzioni di giurisdizione speciale, secondo l'art. 10, all. D della legge citata. Con 1.[...]
scheda provenienza href
scheda SAN
ha produttore
consistenza
  • [non presente]
oad:extentAndMedium
  • [non presente]
forma autorizzata complesso archivistico
  • CONSIGLIO DI STATO
oad:title
  • CONSIGLIO DI STATO
record provenienza id
  • GG0000000029
sistema provenienza
  • GGASI
tipologia complesso
  • fonds
is è conservatore di of
is ha livelloSuperiore of
is è produttore di of
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