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| - Istituita con un provvedimento del 12 marzo 1529, che aboliva tutti i giudici civili precedentemente competenti nell'ambito cittadino, ad eccezione dei consoli della ragione, la rota era composta di tre membri che dovevano essere dottori in legge, stranieri, di età non inferiore ai trentatré anni e aver esercitato per almeno cinque anni la professione legale. Venivano nominati dai collegi e dal consiglio minore; duravano in carica per un triennio, allo scadere del quale erano sottoposti a sindacato. La competenza si estendeva a tutte le cause civili, di valore superiore alle cento lire, che si dovevano celebrare in Genova secondo le regole della competenza per territorio. Il priore distribuiva a sorte le cause, fra sé e due uditori, per l'istruttoria; mentre le sentenze definitive venivano pronunciate collegialmente da tutti e tre i giudici. Contro le sentenze definitive si poteva proporre appello al magistrato degli straordinarie, per motivi di nullità, ai sindicatori; proposta l'impugnazione d'appello, però, non poteva più proporsi quella di nullità
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Istituita con un provvedimento del 12 marzo 1529, che aboliva tutti i giudici civili precedentemente competenti nell'ambito cittadino, ad eccezione dei consoli della ragione, la rota era composta di tre membri che dovevano essere dottori in legge, stranieri, di età non inferiore ai trentatré anni e aver esercitato per almeno cinque anni la professione legale. Venivano nominati dai collegi e dal consiglio minore; duravano in carica per un triennio, allo scadere del quale erano sottoposti a sindacato. La competenza si estendeva a tutte le cause civili, di valore superiore alle cento lire, che si dovevano celebrare in Genova secondo le regole della competenza per territorio. Il priore distribuiva a sorte le cause, fra sé e due uditori, per l'istruttoria; mentre le sentenze definitive venivano pronunciate collegialmente da tutti e tre i giudici. Contro le sentenze definitive si poteva proporre appello al magistrato degli straordinarie, per motivi di nullità, ai sindicatori; proposta l'impugnazione d'appello, però, non poteva più proporsi quella di nullità
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