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| - Istituito dal maggior consiglio il 10 lu. 1310 a seguito della fallita congiura Querini - Tiepolo quale organo straordinario e temporaneo, fu reso stabile nel 1335 (10 lu., maggior consiglio). Era formato in realtà da 17 membri, data la presenza del doge e dei sei consiglieri (esclusi invece i capi di quarantia, dal 1464, 18 luglio, consiglio di dieci, anche in luogo dei consiglieri), oltre ad almeno un avogador di comun per la legalità delle sedute, privo però di voto deliberativo. supremo organo di polizia e tribunale criminale, esso poteva ingerirsi in qualsiasi materia inerente alla quiete e sicurezza dello Stato, alla libertà dei sudditi, alla disciplina della classe patrizia e del clero, intervenendo in campo politico, finanziario, amministrativo, con tendenza ad assumere la direzione delle cosa pubblica, anche in contrasto con il senato, del quale tuttavia faceva parte, specie nel periodo in cui fu integrato dalla zonta (1328-1582). I suoi poteri vennero definiti dal maggior consiglio il 18 sett. 1468; le successive " correzioni " del 1582 (21-22 dic., maggior consiglio) 1628 (25 sett., maggior consiglio), 1762 (16 mar. -16 apr., maggior consiglio) furono rivolte a frenarne l'invadenza e a mantenere l'equilibrio istituzionale tra i massimi organi dello Stato. Tutelava buon costume e moralità pubblica in senso lato; controllava le scuole (confraternite; quelle grandi fino al 1622), le arti, in particolare quelle vetrarie (queste ultime sottoposte al senato nel 1762[...]
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| dc:date
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| ha contesto storico istituzionale
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| ha date esistenza
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| ha statusProvenienza
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| abstract
| - Istituito dal maggior consiglio il 10 lu. 1310 a seguito della fallita congiura Querini - Tiepolo quale organo straordinario e temporaneo, fu reso stabile nel 1335 (10 lu., maggior consiglio). Era formato in realtà da 17 membri, data la presenza del doge e dei sei consiglieri (esclusi invece i capi di quarantia, dal 1464, 18 luglio, consiglio di dieci, anche in luogo dei consiglieri), oltre ad almeno un avogador di comun per la legalità delle sedute, privo però di voto deliberativo. supremo organo di polizia e tribunale criminale, esso poteva ingerirsi in qualsiasi materia inerente alla quiete e sicurezza dello Stato, alla libertà dei sudditi, alla disciplina della classe patrizia e del clero, intervenendo in campo politico, finanziario, amministrativo, con tendenza ad assumere la direzione delle cosa pubblica, anche in contrasto con il senato, del quale tuttavia faceva parte, specie nel periodo in cui fu integrato dalla zonta (1328-1582). I suoi poteri vennero definiti dal maggior consiglio il 18 sett. 1468; le successive " correzioni " del 1582 (21-22 dic., maggior consiglio) 1628 (25 sett., maggior consiglio), 1762 (16 mar. -16 apr., maggior consiglio) furono rivolte a frenarne l'invadenza e a mantenere l'equilibrio istituzionale tra i massimi organi dello Stato. Tutelava buon costume e moralità pubblica in senso lato; controllava le scuole (confraternite; quelle grandi fino al 1622), le arti, in particolare quelle vetrarie (queste ultime sottoposte al senato nel 1762[...]
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