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| - Provveditori sopra monasteri
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| - Provveditori sopra monasteri
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dc:description
| - Istituiti il 17 sett. 1521 dal consiglio di dieci per affiancare e moderare il patriarca nell'opera di riforma degli istituti religiosi femminili (monastero della diocesi castellana, con particolare riguardo all'aspetto economico-finanziario, svolsero dal 1524 (24 sett., consiglio di dieci) analoga funzione presso il vescovo di Torcelloe furono resi stabili nel 1528 (30 ott., consiglio di dieci). Eletti dal senato a seguito della correzione del consiglio di dieci del 1628 (25 sett., maggior consiglio), estesero la competenza al controllo disciplinare ed economico degli istituti maschili (conventi) e femminili di tutto lo Stato (13 mar. 1638, 12 e 18 febbr. 1639, 5 lu. 1642, senato), nel superiore interesse pubblico e per assicurare una corretta gestione del loro patrimonio, salvaguardarne i diritti, evitare il flusso di capitali fuori dai territori della repubblica. Esercitavano giurisdizione civile e penale, esclusa la pena di morte e il bando perpetuo. Ebbero ingerenza nelle chiese secolari e negli enti ecclesiastici in genere, sulle mansionerie (legati per celebrazioni di messe, perpetui o a termine, con destinazione di un sacerdote), sulle " questue forestiere e romiti ", sui capitali degli ordini religiosi, sulle controversie in merito alla bolla In Coena Domini in materia di eresia. Nel 1768 (7 sett., senato) il magistrato fu integrato dall'aggiunto sopra monasteri, dotato di competenze anche proprie, in ordine soprattutto alla regolazione della manomorta e alle co[...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Istituiti il 17 sett. 1521 dal consiglio di dieci per affiancare e moderare il patriarca nell'opera di riforma degli istituti religiosi femminili (monastero della diocesi castellana, con particolare riguardo all'aspetto economico-finanziario, svolsero dal 1524 (24 sett., consiglio di dieci) analoga funzione presso il vescovo di Torcelloe furono resi stabili nel 1528 (30 ott., consiglio di dieci). Eletti dal senato a seguito della correzione del consiglio di dieci del 1628 (25 sett., maggior consiglio), estesero la competenza al controllo disciplinare ed economico degli istituti maschili (conventi) e femminili di tutto lo Stato (13 mar. 1638, 12 e 18 febbr. 1639, 5 lu. 1642, senato), nel superiore interesse pubblico e per assicurare una corretta gestione del loro patrimonio, salvaguardarne i diritti, evitare il flusso di capitali fuori dai territori della repubblica. Esercitavano giurisdizione civile e penale, esclusa la pena di morte e il bando perpetuo. Ebbero ingerenza nelle chiese secolari e negli enti ecclesiastici in genere, sulle mansionerie (legati per celebrazioni di messe, perpetui o a termine, con destinazione di un sacerdote), sulle " questue forestiere e romiti ", sui capitali degli ordini religiosi, sulle controversie in merito alla bolla In Coena Domini in materia di eresia. Nel 1768 (7 sett., senato) il magistrato fu integrato dall'aggiunto sopra monasteri, dotato di competenze anche proprie, in ordine soprattutto alla regolazione della manomorta e alle co[...]
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ha luogoProduttore
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è produttore di
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata produttore
| - Provveditori sopra monasteri
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| - Provveditori sopra monasteri
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sistema provenienza
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