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| - Nel 1548 (27 mag., maggior consiglio) venne istituito un nuovo collegio di dodici savi, con altri tre membri di rispetto, per la discussione delle discordie (parere discorde dei tre giudici) degli auditori e dei cattaveri, delle appellazioni de maiori inferiori a 100 ducati e per gli atti interlocutori del medesimo valore prima giudicati dal consiglio di trenta, e per assicurarne un più rapido funzionamento si determinò che gli ufficiali al cattaver ne fossero membri supplenti. A questo ufficio spettarono, oltre agli appelli ad atti o sentenze civili, anche quelli relativi a sentenze criminali riguardo alla sola pena pecuniaria. Il 7 ott. 1586 il maggior consiglio portò a 200 ducati il suo massimale, che non venne ritoccato fino al 25 lu. 1668, quando fu portato a 400, mentre il valore delle appellazioni de minori fu innalzato a 200; solo nel 1780 (17 dic., maggior consiglio) la cifra fu nuovamente alzata a 800 ducati. Con la medesima parte venne inoltre portato il numero dei componenti a quindici, stabilendo però che, in caso di assenza dei giudici del collegio di venti o di dodici) questi potessero essere momentaneamente tolti dall'altro collegio. Solo il 25 lu. 1668 invece il maggior consiglio decise che allo scadere del ciclo delle quarantie gli eletti dovessero automaticamente passare ai due collegi di venti e di dodici come membri ordinari o supplenti. Tra la fine del cinquecento e i primi decenni del secolo successivo gran parte della competenza di appello per le [...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha date esistenza
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abstract
| - Nel 1548 (27 mag., maggior consiglio) venne istituito un nuovo collegio di dodici savi, con altri tre membri di rispetto, per la discussione delle discordie (parere discorde dei tre giudici) degli auditori e dei cattaveri, delle appellazioni de maiori inferiori a 100 ducati e per gli atti interlocutori del medesimo valore prima giudicati dal consiglio di trenta, e per assicurarne un più rapido funzionamento si determinò che gli ufficiali al cattaver ne fossero membri supplenti. A questo ufficio spettarono, oltre agli appelli ad atti o sentenze civili, anche quelli relativi a sentenze criminali riguardo alla sola pena pecuniaria. Il 7 ott. 1586 il maggior consiglio portò a 200 ducati il suo massimale, che non venne ritoccato fino al 25 lu. 1668, quando fu portato a 400, mentre il valore delle appellazioni de minori fu innalzato a 200; solo nel 1780 (17 dic., maggior consiglio) la cifra fu nuovamente alzata a 800 ducati. Con la medesima parte venne inoltre portato il numero dei componenti a quindici, stabilendo però che, in caso di assenza dei giudici del collegio di venti o di dodici) questi potessero essere momentaneamente tolti dall'altro collegio. Solo il 25 lu. 1668 invece il maggior consiglio decise che allo scadere del ciclo delle quarantie gli eletti dovessero automaticamente passare ai due collegi di venti e di dodici come membri ordinari o supplenti. Tra la fine del cinquecento e i primi decenni del secolo successivo gran parte della competenza di appello per le [...]
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