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dc:description
| - Organo collegiale con funzioni consultive e giurisdizionali. Il consiglio di stato e' il diretto continuatore di quello istituito nel regno di Sardegna, con funzioni solamente consultive, con r. editto 18 ag. 1831e successive patenti del 13 sett. e 20 ott. 1831Il consiglio di stato del regno sardo era presieduto dal re ed in sua vece da un vicepresidente. Era composto di tre presidenti di sezione, 14 consiglieri e un certo numero di consiglieri straordinari.Le tre sezioni erano: interno; giustizia grazia e affari ecclesiastici; finanze. Con l'introduzione dello statuto albertino (art. 83) il consiglio avrebbe dovuto essere riordinato secondo i dettami costituzionali. Tale riordinamento si ebbe soltanto con l. 30 ott. 1859e relativo regolamento approvato con r.d. 23 die. 1859La presidenza fu attribuita a un funzionario; furono modificate alcune attribuzioni consultive e, soprattutto, fu trasferita al consiglio la competenza del contenzioso amministrativo che precedentemente era affidata alla camera dei conti. Infatti alla prima sezione furono assegnati gli affari interni e di finanze; alla seconda quelli di giustizia grazia e affari di culto; alla terza fu attribuito il contenzioso amministrativo. La giurisdizione amministrativa fu abolita con la legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia del 20 mar. 1865, n. 2248, all. E. Al consiglio di Stato rimasero solo alcune attribuzioni di giurisdizione speciale, secondo l'art. 10, all. D della legge citata. Con 1.[...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Organo collegiale con funzioni consultive e giurisdizionali. Il consiglio di stato e' il diretto continuatore di quello istituito nel regno di Sardegna, con funzioni solamente consultive, con r. editto 18 ag. 1831e successive patenti del 13 sett. e 20 ott. 1831Il consiglio di stato del regno sardo era presieduto dal re ed in sua vece da un vicepresidente. Era composto di tre presidenti di sezione, 14 consiglieri e un certo numero di consiglieri straordinari.Le tre sezioni erano: interno; giustizia grazia e affari ecclesiastici; finanze. Con l'introduzione dello statuto albertino (art. 83) il consiglio avrebbe dovuto essere riordinato secondo i dettami costituzionali. Tale riordinamento si ebbe soltanto con l. 30 ott. 1859e relativo regolamento approvato con r.d. 23 die. 1859La presidenza fu attribuita a un funzionario; furono modificate alcune attribuzioni consultive e, soprattutto, fu trasferita al consiglio la competenza del contenzioso amministrativo che precedentemente era affidata alla camera dei conti. Infatti alla prima sezione furono assegnati gli affari interni e di finanze; alla seconda quelli di giustizia grazia e affari di culto; alla terza fu attribuito il contenzioso amministrativo. La giurisdizione amministrativa fu abolita con la legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia del 20 mar. 1865, n. 2248, all. E. Al consiglio di Stato rimasero solo alcune attribuzioni di giurisdizione speciale, secondo l'art. 10, all. D della legge citata. Con 1.[...]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha luogoProduttore
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ha luogo Sede
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è produttore di
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata produttore
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record provenienza id
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sistema provenienza
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dc:coverage
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is ha produttore
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is ha relazione con Soggetto Produttore
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