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  • Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cesenatico
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  • Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cesenatico
dc:description
  • L'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cesenatico fu costituita con decreto interministeriale dell'8 marzo 1927, che riconobbe a Cesenatico le caratteristiche di territorio di cura e soggiorno previste dall'art. 1 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 (convertito in legge 1 luglio 1926 n. 1380). In base alla legge del 1926 (e regolamento di attuazione, approvato con R.D. 12 agosto 1927 n. 1615) erano riconosciuti stazione di cura, di soggiorno e di turismo quei comuni "ai quali conferisce importanza essenziale nell'economia locale il concorso di forestieri in tutte o in alcune stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago" (art. 1, comma 3): segno evidente del livello di sviluppo che già a quel tempo il turismo balneare aveva raggiunto a Cesenatico. La stessa legge prevedeva che in ogni comune riconosciuto stazione di cura fosse istituita una Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione stessa. Una succcessiva legge per il riordinamento delle Aziende fu il D.P.R. n. 1042 del 27 agosto 1960. Le norme dettate da queste leggi rimasero sostanzialmente invariate nel tempo, fino alla soppressione. L'Azienda, dotata di autonomia amministrativa e con personalità giuridica di diritto pubblico, doveva essere amministrata da un comitato (detto Comitato amministrativo, o Consiglio di amministrazione) al cui vertice era posto un Presidente. Il Comitato amministrativo, o Consiglio di Amministrazione, era nominato da un decreto del Ministro per il Turismo e lo spettacolo, sentito il Prefetto, e durava in carica 4 anni. Era composto, oltre che dal presidente, da: a) un rappresentante dell'Ente Provinciale per il Turismo, scelto dal Consiglio fra i suoi componenti che non rivestissero la carica di Presidente di una Azienda di Soggiorno, oppure scelto tra esperti estranei all'Ente e residenti nella località; b) da due datori di lavoro e da due lavoratori appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la presidenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali e di categoria; c) dal Sindaco del comune o da un assessore comunale da lui delegato; d) da un sanitario designato dal Consiglio provinciale di Sanità; e) da uno a tre esperti, su designazione del Prefetto. Il Direttore dell'Azienda aveva funzione di segretario. I membri del Comitato duravano in carica 4 anni ed erano rieleggibili. Al Comitato spettava di deliberare le direttive generali e i programmi di attività, i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi; il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico; i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'ente; gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili e liti attive e passive. Il Presidente dell'Azienda era l'organo esecutivo del Comitato. Era nominato con decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, sentito il Prefetto, e durava in carica 4 anni. Egli aveva la rappresentanza legale dell'Azienda, convocava e presiedeva il Comitato, emanava gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigilava sulla esatta e tempestiva attuazione dei provvedimenti deliberati dal Comitato. I beni e i diritti che l'azienda della stazione di cura acquistava con mezzi propri appartenevano all'Ente medesimo; con la cessazione dell'Azienda poi era previsto che tutte le attività e passività fossero devolute al Comune. Il mantenimento dell'Azienda si fondava soprattutto sulla riscossione dell'Imposta di Soggiorno, applicata dal Comune. Essa aveva il compito di concorrere al mantenimento ed abbellimento dell'ornato del comune, di promuovere iniziative per incrementare l'afflusso turistico, Il primo regolamento organico dell'Azienda di Soggiorno, approvato dalla Prefettura il 21 giugno 1955, prevedeva solo 3 posti in organico: un direttore, un addetto ufficio ragioneria, un messo-custode-scrivano. Il secondo regolamento organico, di emanazione ministeriale, deliberato con atto n. 39 del 16 febbraio 1968, classificava l'Azienda di Cesenatico nella seconda categoria e le assegnava una pianta organica di 14 persone. A tale epoca il personale alle dipendente dell'Azienda in servizio continuativo, escluso Camping e Bagno, era composto di un direttore, un contabile economo, un addetto all' Ufficio pubblicità, manifestazioni e pubbliche relazioni, un addetto all'ufficio alberghi, un applicato uff. ragioneria, un messo-custode-scrivano, un Interprete. Con il successivo provvedimento (Decreto interministeriale 3 aprile 1970) l'azienda di Soggiorno è stata classificata Azienda di prima categoria con un organico di 32 posti, ridotti con deliberazione dal Consiglio dell'Azienda a 24 unità.
dc:date
  • 8 marzo 1927 - 1986
ha date esistenza
ha statusProvenienza
abstract
  • L'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cesenatico fu costituita con decreto interministeriale dell'8 marzo 1927, che riconobbe a Cesenatico le caratteristiche di territorio di cura e soggiorno previste dall'art. 1 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 (convertito in legge 1 luglio 1926 n. 1380). In base alla legge del 1926 (e regolamento di attuazione, approvato con R.D. 12 agosto 1927 n. 1615) erano riconosciuti stazione di cura, di soggiorno e di turismo quei comuni "ai quali conferisce importanza essenziale nell'economia locale il concorso di forestieri in tutte o in alcune stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago" (art. 1, comma 3): segno evidente del livello di sviluppo che già a quel tempo il turismo balneare aveva raggiunto a Cesenatico. La stessa legge prevedeva che in ogni comune riconosciuto stazione di cura fosse istituita una Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione stessa. Una succcessiva legge per il riordinamento delle Aziende fu il D.P.R. n. 1042 del 27 agosto 1960. Le norme dettate da queste leggi rimasero sostanzialmente invariate nel tempo, fino alla soppressione. L'Azienda, dotata di autonomia amministrativa e con personalità giuridica di diritto pubblico, doveva essere amministrata da un comitato (detto Comitato amministrativo, o Consiglio di amministrazione) al cui vertice era posto un Presidente. Il Comitato amministrativo, o Consiglio di Amministrazione, era nominato da un decreto del Ministro per il Turismo e lo spettacolo, sentito il Prefetto, e durava in carica 4 anni. Era composto, oltre che dal presidente, da: a) un rappresentante dell'Ente Provinciale per il Turismo, scelto dal Consiglio fra i suoi componenti che non rivestissero la carica di Presidente di una Azienda di Soggiorno, oppure scelto tra esperti estranei all'Ente e residenti nella località; b) da due datori di lavoro e da due lavoratori appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la presidenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali e di categoria; c) dal Sindaco del comune o da un assessore comunale da lui delegato; d) da un sanitario designato dal Consiglio provinciale di Sanità; e) da uno a tre esperti, su designazione del Prefetto. Il Direttore dell'Azienda aveva funzione di segretario. I membri del Comitato duravano in carica 4 anni ed erano rieleggibili. Al Comitato spettava di deliberare le direttive generali e i programmi di attività, i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi; il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico; i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'ente; gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili e liti attive e passive. Il Presidente dell'Azienda era l'organo esecutivo del Comitato. Era nominato con decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, sentito il Prefetto, e durava in carica 4 anni. Egli aveva la rappresentanza legale dell'Azienda, convocava e presiedeva il Comitato, emanava gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigilava sulla esatta e tempestiva attuazione dei provvedimenti deliberati dal Comitato. I beni e i diritti che l'azienda della stazione di cura acquistava con mezzi propri appartenevano all'Ente medesimo; con la cessazione dell'Azienda poi era previsto che tutte le attività e passività fossero devolute al Comune. Il mantenimento dell'Azienda si fondava soprattutto sulla riscossione dell'Imposta di Soggiorno, applicata dal Comune. Essa aveva il compito di concorrere al mantenimento ed abbellimento dell'ornato del comune, di promuovere iniziative per incrementare l'afflusso turistico, Il primo regolamento organico dell'Azienda di Soggiorno, approvato dalla Prefettura il 21 giugno 1955, prevedeva solo 3 posti in organico: un direttore, un addetto ufficio ragioneria, un messo-custode-scrivano. Il secondo regolamento organico, di emanazione ministeriale, deliberato con atto n. 39 del 16 febbraio 1968, classificava l'Azienda di Cesenatico nella seconda categoria e le assegnava una pianta organica di 14 persone. A tale epoca il personale alle dipendente dell'Azienda in servizio continuativo, escluso Camping e Bagno, era composto di un direttore, un contabile economo, un addetto all' Ufficio pubblicità, manifestazioni e pubbliche relazioni, un addetto all'ufficio alberghi, un applicato uff. ragioneria, un messo-custode-scrivano, un Interprete. Con il successivo provvedimento (Decreto interministeriale 3 aprile 1970) l'azienda di Soggiorno è stata classificata Azienda di prima categoria con un organico di 32 posti, ridotti con deliberazione dal Consiglio dell'Azienda a 24 unità.
scheda provenienza href
scheda SAN
ha luogoProduttore
eac-cpf:hasPlace
ha luogo Sede
è produttore di
forma autorizzata produttore
  • Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cesenatico
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  • Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cesenatico
record provenienza id
  • IT-ER-IBC-SP00001-0000402
sistema provenienza
  • IT-ER-IBC
dc:coverage
  • Cesenatico
is ha produttore of
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