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| - Le leggi sull'ordinamento giudiziario, l. 29 maggio 1817 e l. 7 giugno 1819 prevedevano l'istituzione dei circondari, circoscrizioni territoriali minime, costituite da pochi comuni o da un solo comune o addirittura da una parte di un comune. Ai circondari erano preposti i giudici di circondario, detti anche giudici regi, che esercitavano funzione giurisdizionale in materia civile, penale e di polizia. Successivamente all'unità d'Italia il circondario prese il nome di "mandamento" e il giudice preposto di "pretore". La pretura divenne dunque l'organo giudicante che aveva sede presso ogni comune. La competenza della pretura, in materia civile, era determinata dalle disposizioni normative vigenti che fissavano i criteri di distribuzione della giurisdizione tra i giudici, in ragione della materia e del valore della causa. In materia penale la competenza del pretore era determinata dal tipo di reato commesso e dalla misura della pena prevista. L'attività delle preture non è a tutt'oggi cessata. Bibliografia: cfr. G. Landi, "Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815 - 1861)", Giuffrè Editore, Milano, 1977
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dc:date
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ha date esistenza
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ha luogo Ambito Territoriale
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ha natura giuridica ente
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Le leggi sull'ordinamento giudiziario, l. 29 maggio 1817 e l. 7 giugno 1819 prevedevano l'istituzione dei circondari, circoscrizioni territoriali minime, costituite da pochi comuni o da un solo comune o addirittura da una parte di un comune. Ai circondari erano preposti i giudici di circondario, detti anche giudici regi, che esercitavano funzione giurisdizionale in materia civile, penale e di polizia. Successivamente all'unità d'Italia il circondario prese il nome di "mandamento" e il giudice preposto di "pretore". La pretura divenne dunque l'organo giudicante che aveva sede presso ogni comune. La competenza della pretura, in materia civile, era determinata dalle disposizioni normative vigenti che fissavano i criteri di distribuzione della giurisdizione tra i giudici, in ragione della materia e del valore della causa. In materia penale la competenza del pretore era determinata dal tipo di reato commesso e dalla misura della pena prevista. L'attività delle preture non è a tutt'oggi cessata. Bibliografia: cfr. G. Landi, "Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815 - 1861)", Giuffrè Editore, Milano, 1977
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha luogoProduttore
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eac-cpf:hasPlace
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ha luogo Sede
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è produttore di
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata produttore
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eac-cpf:authorizedForm
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record provenienza id
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sistema provenienza
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dc:coverage
| - Favignana (Trapani)
- Favignana, circondario
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is ha produttore
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