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  • Pretura di Favignana
dc:title
  • Pretura di Favignana
dc:description
  • Le leggi sull'ordinamento giudiziario, l. 29 maggio 1817 e l. 7 giugno 1819 prevedevano l'istituzione dei circondari, circoscrizioni territoriali minime, costituite da pochi comuni o da un solo comune o addirittura da una parte di un comune. Ai circondari erano preposti i giudici di circondario, detti anche giudici regi, che esercitavano funzione giurisdizionale in materia civile, penale e di polizia. Successivamente all'unità d'Italia il circondario prese il nome di "mandamento" e il giudice preposto di "pretore". La pretura divenne dunque l'organo giudicante che aveva sede presso ogni comune. La competenza della pretura, in materia civile, era determinata dalle disposizioni normative vigenti che fissavano i criteri di distribuzione della giurisdizione tra i giudici, in ragione della materia e del valore della causa. In materia penale la competenza del pretore era determinata dal tipo di reato commesso e dalla misura della pena prevista. L'attività delle preture non è a tutt'oggi cessata. Bibliografia: cfr. G. Landi, "Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815 - 1861)", Giuffrè Editore, Milano, 1977
dc:date
  • (1864- )
ha date esistenza
ha luogo Ambito Territoriale
ha natura giuridica ente
ha statusProvenienza
abstract
  • Le leggi sull'ordinamento giudiziario, l. 29 maggio 1817 e l. 7 giugno 1819 prevedevano l'istituzione dei circondari, circoscrizioni territoriali minime, costituite da pochi comuni o da un solo comune o addirittura da una parte di un comune. Ai circondari erano preposti i giudici di circondario, detti anche giudici regi, che esercitavano funzione giurisdizionale in materia civile, penale e di polizia. Successivamente all'unità d'Italia il circondario prese il nome di "mandamento" e il giudice preposto di "pretore". La pretura divenne dunque l'organo giudicante che aveva sede presso ogni comune. La competenza della pretura, in materia civile, era determinata dalle disposizioni normative vigenti che fissavano i criteri di distribuzione della giurisdizione tra i giudici, in ragione della materia e del valore della causa. In materia penale la competenza del pretore era determinata dal tipo di reato commesso e dalla misura della pena prevista. L'attività delle preture non è a tutt'oggi cessata. Bibliografia: cfr. G. Landi, "Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815 - 1861)", Giuffrè Editore, Milano, 1977
scheda provenienza href
scheda SAN
ha luogoProduttore
eac-cpf:hasPlace
ha luogo Sede
è produttore di
ha sottotipologia ente
forma autorizzata produttore
  • Pretura di Favignana
eac-cpf:authorizedForm
  • Pretura di Favignana
record provenienza id
  • IT-ASTP-CC880090018
sistema provenienza
  • SIAS
dc:coverage
  • Favignana (Trapani)
  • Favignana, circondario
is ha produttore of
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