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| - Secondo gli artt. 27 e 212 della costituzione della Repubblica cisalpina pubblicata l’8 lu. 1797, il giudice di pace era eletto direttamente dai comizi popolari ed era assistito da quattro assessori nominati per un biennio e rieleggibili.Al giudice di pace era demandata la funzione di giudicare reati minori (detti di terza classe), contravvenzioni; di esercitare una giurisdizione più morale che giuridica. Il suo funzionamento fu fissato dalle leggi organiche giudiziarie dell’ottobre 1797. I circondari dei giudici di pace stabiliti con varie leggi nel luglio 1798 dovettero mutare dopo la riforma dei dipartimenti del 5 settembre successivo: la legge 23 vendemmiale a. VII/14 ott. 1798 fissò la residenza dei giudici di pace, con alcune eccezioni nel capoluogo del distretto (Raccolta leggi Cisalpina, t. VI, p. 49; vedi distretti stabiliti con leggi 26 settembre, 12 e 18 ott. 1798,tabella n. 2).L’organizzazione del tribunale civile, dell’ufficio di conciliazione e del tribunale di polizia (tutti uffici affidati al giudice di pace e ai suo assessori) fu regolata dalla legge 15 fruttidoro a.VI/1 sett. 1798 (Raccolta leggi Cisalpina, t. V, p. 301).Durante la restaurazione austro-russa (1799 - 1800) i giudici di pace vennero soppressi, per essere ripristinati con la costituzione della seconda Repubblica cisalpina (settembre 1800).In base alla costituzione della Repubblica italiana del 1802 e alla legge organica del 22 lu. 1802 (Bollettino repubblica italiana, 1802, n. 52) in ogni [...]
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