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| - Profondamente diverse furono le decisioni che la restaurazione pontificia aveva assunto nelle province di prima recupera e in quelle di seconda, come già accennato nella Premessa. Il codice di commercio, soppresso nelle province di prima recupera, era stato invece mantenuto nelle province di seconda recupera, e così le preesistenti camere di commercio ed i tribunali di commercio.Dopo il motuproprio del 6 lu. 1816 che alla materia commerciale dedicava solo poche parole (nell'art. 248) un editto del segretario di Stato in data 18 ago. 1816 confermava in tutto lo Stato i tribunali di commercio esistenti (compreso l'assessorato di Ripagrande in Roma) sia pure provvisoriamente, e stabiliva che gli appelli commerciali fossero deferiti ai due tribunali di appello civile e criminale competenti per le rispettive delegazioni (Bologna e Macerata) e al tribunale collegiale dell'AC.Tale conferma dei tribunali preesistenti doveva durare sino alla pubblicazione del previsto nuovo codice di commercio; poiché però questa tardava, il segretario di Stato pubblicò l'editto 1 giu. 1821 il quale estese, ancora provvisoriamente, a tutto il territorio dello Stato - compresa Roma - le norme in materia commerciale già vigenti nelle province di seconda recupera (ovvero la confermata legislazione napoleonica) con le modifiche apportatevi da un "Regolamento provvisorio di commercio" allegato all'editto stesso, che rimase fondamentale per la materia; con questo atto si manteneva la giurisdizione priv[...]
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dc:date
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ha contesto storico istituzionale
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - Profondamente diverse furono le decisioni che la restaurazione pontificia aveva assunto nelle province di prima recupera e in quelle di seconda, come già accennato nella Premessa. Il codice di commercio, soppresso nelle province di prima recupera, era stato invece mantenuto nelle province di seconda recupera, e così le preesistenti camere di commercio ed i tribunali di commercio.Dopo il motuproprio del 6 lu. 1816 che alla materia commerciale dedicava solo poche parole (nell'art. 248) un editto del segretario di Stato in data 18 ago. 1816 confermava in tutto lo Stato i tribunali di commercio esistenti (compreso l'assessorato di Ripagrande in Roma) sia pure provvisoriamente, e stabiliva che gli appelli commerciali fossero deferiti ai due tribunali di appello civile e criminale competenti per le rispettive delegazioni (Bologna e Macerata) e al tribunale collegiale dell'AC.Tale conferma dei tribunali preesistenti doveva durare sino alla pubblicazione del previsto nuovo codice di commercio; poiché però questa tardava, il segretario di Stato pubblicò l'editto 1 giu. 1821 il quale estese, ancora provvisoriamente, a tutto il territorio dello Stato - compresa Roma - le norme in materia commerciale già vigenti nelle province di seconda recupera (ovvero la confermata legislazione napoleonica) con le modifiche apportatevi da un "Regolamento provvisorio di commercio" allegato all'editto stesso, che rimase fondamentale per la materia; con questo atto si manteneva la giurisdizione priv[...]
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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ha sottotipologia ente
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forma autorizzata profilo istituzionale
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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