dc:description
| - Previsti dalla “legge organica dell’ordine giudiziario” 29 maggio 1817 n. 727 in ogni comune, a Napoli in ogni quartiere (art. 7), i conciliatori, proposti annualmente dai decurionati nell’ambito dei proprietari abitanti nel comune, degli ecclesiastici e degli stessi decurioni, erano nominati dal re (art. 8). Essi avevano il compito di conciliare, se richiesti, le dispute insorte tra gli abitanti del comune nonché di “decidere inappellabilmente, con procedimento verbale, e senza osservanza di rito giudiziario, sino alla somma di sei ducati, tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni personali relativi ai mobili, e che non sono garantite da titolo autentico ed esecutivo” (art. 12).Nel caso di assenza o di altro impedimento i conciliatori erano sostituiti dal sindaco o dal secondo eletto del comune. Il decreto 3 novembre 1823 n. 935 rese triennali le funzioni dei conciliatori.
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abstract
| - Previsti dalla “legge organica dell’ordine giudiziario” 29 maggio 1817 n. 727 in ogni comune, a Napoli in ogni quartiere (art. 7), i conciliatori, proposti annualmente dai decurionati nell’ambito dei proprietari abitanti nel comune, degli ecclesiastici e degli stessi decurioni, erano nominati dal re (art. 8). Essi avevano il compito di conciliare, se richiesti, le dispute insorte tra gli abitanti del comune nonché di “decidere inappellabilmente, con procedimento verbale, e senza osservanza di rito giudiziario, sino alla somma di sei ducati, tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni personali relativi ai mobili, e che non sono garantite da titolo autentico ed esecutivo” (art. 12).Nel caso di assenza o di altro impedimento i conciliatori erano sostituiti dal sindaco o dal secondo eletto del comune. Il decreto 3 novembre 1823 n. 935 rese triennali le funzioni dei conciliatori.
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