dc:description
| - Istituite dalla legge organica dell’ordine giudiziario 29 maggio 1817 n. 727 in ogni provincia, nelle stesse sedi dei tribunali civili, le gran corti criminali erano composte di massima da un presidente, sei giudici, un regio procuratore generale e un cancelliere (artt. 73 e 74).Esse giudicavano in prima e unica istanza tutte le cause di “alto criminale” (art. 77), mentre in appello decidevano le cause definite in prima istanza dai giudici circondariali in materia correzionale e di polizia (art. 78).Contro le decisioni delle gran corti poteva essere esperito soltanto il ricorso alla Corte suprema di giustizia (art. 85).In presenza di più gravi figure di misfatti la gran corte criminale assumeva il titolo di gran corte speciale cooptando il presidente e ove necessario uno o due giudici del tribunale civile della provincia, decidendo con procedura abbreviata e senza possibilità di ricorso alla Corte suprema di giustizia, eccetto i casi di condanna a morte o di pene perpetue (artt. 86, 87,91).Le competenze delle gran corti criminali di Catanzaro, Aquila e Trani furono devolute dalla legge 9 dicembre 1825 n. 414 alle rispettive gran corti civili, ma a seguito della legge 9 aprile 1832 n. 835 che operò il ristabilimento dei detti uffici, tornarono a questi.
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abstract
| - Istituite dalla legge organica dell’ordine giudiziario 29 maggio 1817 n. 727 in ogni provincia, nelle stesse sedi dei tribunali civili, le gran corti criminali erano composte di massima da un presidente, sei giudici, un regio procuratore generale e un cancelliere (artt. 73 e 74).Esse giudicavano in prima e unica istanza tutte le cause di “alto criminale” (art. 77), mentre in appello decidevano le cause definite in prima istanza dai giudici circondariali in materia correzionale e di polizia (art. 78).Contro le decisioni delle gran corti poteva essere esperito soltanto il ricorso alla Corte suprema di giustizia (art. 85).In presenza di più gravi figure di misfatti la gran corte criminale assumeva il titolo di gran corte speciale cooptando il presidente e ove necessario uno o due giudici del tribunale civile della provincia, decidendo con procedura abbreviata e senza possibilità di ricorso alla Corte suprema di giustizia, eccetto i casi di condanna a morte o di pene perpetue (artt. 86, 87,91).Le competenze delle gran corti criminali di Catanzaro, Aquila e Trani furono devolute dalla legge 9 dicembre 1825 n. 414 alle rispettive gran corti civili, ma a seguito della legge 9 aprile 1832 n. 835 che operò il ristabilimento dei detti uffici, tornarono a questi.
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