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  • Consiglio generale di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza
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  • Consiglio generale di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza
dc:description
  • Istituiti in ogni provincia dal decreto 16 ottobre 1809, n. 493, i Consigli vigilavano sull’amministrazione degli ospizi, ospedali e altri stabilimenti "destinati al sollievo dei poveri, degli ammalati e dè projetti" (art. 1) Il controllo esercitato da tali consigli riguardava sia l’aspetto amministrativo che quello economico e disciplinare.Presieduti dall'intendente, erano composti dal vescovo o da altro ecclesiastico in sua vece e da tre membri di nomina regia, proposti dall'intendente e scelti tra i proprietari del capoluogo della provincia, "i più distinti pel loro carattere benefico": le funzioni erano gratuite e vi era inoltre un segretario (art. 2).L'amministrazione dei beni e delle rendite dei singoli istituti era affidata alle commissioni amministrative da installarsi nei luoghi proposti dal Consiglio generale cui le commissioni erano subordinate; queste ultime erano composte da tre membri proposti dal consiglio generale e nominati dal re. In esse era componente di diritto il sindaco, mentre uno degli altri membri veniva cambiato annualmente.Le cariche erano gratuite salvo il rimborso delle "spese indispensabili". Erano previsti inoltre un segretario, un contabile e un cassiere (art. 3-6).Infine venivano estese all'amministrazione degli ospizi delle province le disposizioni concernenti la parte amministrativa e contabile prescritte dal decreto 11 febbraio 1809, n. 280 relativo agli istituti di beneficenza della capitale (art. 8).
dc:date
  • 16 ott. 1809 -
  • 99999999
ha contesto storico istituzionale
ha qualificazioni relazioni Cpf
ha date esistenza
ha statusProvenienza
abstract
  • Istituiti in ogni provincia dal decreto 16 ottobre 1809, n. 493, i Consigli vigilavano sull’amministrazione degli ospizi, ospedali e altri stabilimenti "destinati al sollievo dei poveri, degli ammalati e dè projetti" (art. 1) Il controllo esercitato da tali consigli riguardava sia l’aspetto amministrativo che quello economico e disciplinare.Presieduti dall'intendente, erano composti dal vescovo o da altro ecclesiastico in sua vece e da tre membri di nomina regia, proposti dall'intendente e scelti tra i proprietari del capoluogo della provincia, "i più distinti pel loro carattere benefico": le funzioni erano gratuite e vi era inoltre un segretario (art. 2).L'amministrazione dei beni e delle rendite dei singoli istituti era affidata alle commissioni amministrative da installarsi nei luoghi proposti dal Consiglio generale cui le commissioni erano subordinate; queste ultime erano composte da tre membri proposti dal consiglio generale e nominati dal re. In esse era componente di diritto il sindaco, mentre uno degli altri membri veniva cambiato annualmente.Le cariche erano gratuite salvo il rimborso delle "spese indispensabili". Erano previsti inoltre un segretario, un contabile e un cassiere (art. 3-6).Infine venivano estese all'amministrazione degli ospizi delle province le disposizioni concernenti la parte amministrativa e contabile prescritte dal decreto 11 febbraio 1809, n. 280 relativo agli istituti di beneficenza della capitale (art. 8).
scheda provenienza href
scheda SAN
ha sottotipologia ente
forma autorizzata profilo istituzionale
  • Consiglio generale di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza
record provenienza id
  • R041910
sistema provenienza
  • GGASI
is ha relazione con Profilo Istituzionale of
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