| dc:description
| - La legge 20 maggio 1808, n. 140, sull’”organizzazione giudiziaria” istituì (art.46) un tribunale criminale in ogni provincia e nelle stesse sedi del tribunale di prima istanza (vedi).Esso era composto da un presidente e da cinque giudici; vi erano poi un procuratore regio e un cancelliere (art.49).Contro le “decisioni” del tribunale era ammesso il solo ricorso alla Gran Corte di cassazione (art. 51).Il tribunale giudicava dei reati previsti dalla legge “su i delitti e sulle pene” 20 maggio 1808, n. 143. La legge distingueva i delitti contro la società (art. 35) dai delitti contro gli individui (art. 36) e li trattava specificamente negli articoli da 77 a 286. Le pene previste erano la morte, i ferri, la deportazione, la detenzione, il bando dal Regno, l’interdizione dai pubblici uffici, le pene “specialmente esemplari” (art. 47).Il tribunale fu poi oggetto di regolamentazione con i decreti 20 maggio 1808, n. 141, 26 settembre 1808, n. 182, 14 novembre 1808, n. 218.Con decreto 29 maggio 1809, n. 381, il Tribunale criminale assunse la denominazione di Corte criminale (art. 1).Il successivo decreto 1 luglio 1809, n. 447, sancì che per taluni delitti (cospirazione contro lo Stato e l’ordine pubblico, brigantaggio in determinati casi, delitti commessi “con adunamento di persone”, evasione di condannati a pene afflittive e simili) le corti criminali giudicassero come corti speciali e delegate con procedura abbreviata e senza possibilità di ricorso in cassazione, salva solo la [...]
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| abstract
| - La legge 20 maggio 1808, n. 140, sull’”organizzazione giudiziaria” istituì (art.46) un tribunale criminale in ogni provincia e nelle stesse sedi del tribunale di prima istanza (vedi).Esso era composto da un presidente e da cinque giudici; vi erano poi un procuratore regio e un cancelliere (art.49).Contro le “decisioni” del tribunale era ammesso il solo ricorso alla Gran Corte di cassazione (art. 51).Il tribunale giudicava dei reati previsti dalla legge “su i delitti e sulle pene” 20 maggio 1808, n. 143. La legge distingueva i delitti contro la società (art. 35) dai delitti contro gli individui (art. 36) e li trattava specificamente negli articoli da 77 a 286. Le pene previste erano la morte, i ferri, la deportazione, la detenzione, il bando dal Regno, l’interdizione dai pubblici uffici, le pene “specialmente esemplari” (art. 47).Il tribunale fu poi oggetto di regolamentazione con i decreti 20 maggio 1808, n. 141, 26 settembre 1808, n. 182, 14 novembre 1808, n. 218.Con decreto 29 maggio 1809, n. 381, il Tribunale criminale assunse la denominazione di Corte criminale (art. 1).Il successivo decreto 1 luglio 1809, n. 447, sancì che per taluni delitti (cospirazione contro lo Stato e l’ordine pubblico, brigantaggio in determinati casi, delitti commessi “con adunamento di persone”, evasione di condannati a pene afflittive e simili) le corti criminali giudicassero come corti speciali e delegate con procedura abbreviata e senza possibilità di ricorso in cassazione, salva solo la [...]
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