dc:description
| - Nelle“Règles générales sur l’administration de la Justice et sur l’organisation des Tribunaux dans le Piémont", promulgate con d. del Jourdan del 13 brumaio a. X / 4 nov. 1801 (Bulletin des actes, bull. 43, pp. 339 e ss.) - a seguito di quanto disposto nel d. consolare del 17 vendemmiaio a. X / 9 ott. 1801 - fu prevista l’istituzione di giudicature di pace sulla base della combinazione tra numero della popolazione (in media diecimila abitanti) ed estensione territoriale.La ripartizione delle giudicature di pace avvenne con altro d. del Jourdan dello stesso 13 brumaio (ibid., n. 42, pp. 239 e ss.) che pubblicava il d. consolare del 27 vendemmiaio a. X / 19 ott. 1801.In Liguria furono istituite con d. imperiale del 17 pratile a. XIII / 6 giu. 1805 (Bulletin des lois, bull. 49, n. 816, p. 230) in ciascun cantone e in Toscana con delibera della giunta del 19 ago. 1808 (Bollettino della giunta, boll. 32, pp. 10 e ss.); negli Stati Romani con ordine della consulta del 17 giu. 1809 (Bollettino della consulta, boll. 5, pp. 58 e ss.).I giudici di pace avevano il compito di conciliare le parti, invitandole in caso di mancato accordo a sottoporsi al giudizio d’un arbitro (art. 3 del citato d. del 13 brumaio).Rientravano nella loro competenza (art. 34) tutte le cause in cui l’azione fosse meramente personale e quelle che s’aggirassero intorno a effetti mobili fino al valore di cento franchi. Era concesso l’appello per valori che superassero i cinquanta franchi. Le giudicature avevan[...]
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abstract
| - Nelle“Règles générales sur l’administration de la Justice et sur l’organisation des Tribunaux dans le Piémont", promulgate con d. del Jourdan del 13 brumaio a. X / 4 nov. 1801 (Bulletin des actes, bull. 43, pp. 339 e ss.) - a seguito di quanto disposto nel d. consolare del 17 vendemmiaio a. X / 9 ott. 1801 - fu prevista l’istituzione di giudicature di pace sulla base della combinazione tra numero della popolazione (in media diecimila abitanti) ed estensione territoriale.La ripartizione delle giudicature di pace avvenne con altro d. del Jourdan dello stesso 13 brumaio (ibid., n. 42, pp. 239 e ss.) che pubblicava il d. consolare del 27 vendemmiaio a. X / 19 ott. 1801.In Liguria furono istituite con d. imperiale del 17 pratile a. XIII / 6 giu. 1805 (Bulletin des lois, bull. 49, n. 816, p. 230) in ciascun cantone e in Toscana con delibera della giunta del 19 ago. 1808 (Bollettino della giunta, boll. 32, pp. 10 e ss.); negli Stati Romani con ordine della consulta del 17 giu. 1809 (Bollettino della consulta, boll. 5, pp. 58 e ss.).I giudici di pace avevano il compito di conciliare le parti, invitandole in caso di mancato accordo a sottoporsi al giudizio d’un arbitro (art. 3 del citato d. del 13 brumaio).Rientravano nella loro competenza (art. 34) tutte le cause in cui l’azione fosse meramente personale e quelle che s’aggirassero intorno a effetti mobili fino al valore di cento franchi. Era concesso l’appello per valori che superassero i cinquanta franchi. Le giudicature avevan[...]
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