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  • Tribunale di prima istanza
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  • Tribunale di prima istanza
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  • Istituito con legge 20 maggio 1808, n. 140 sull’”organizzazione giudiziaria”, in ogni provincia (con sedi in Aquila, Avellino, Campobasso, Cosenza, Lanciano, Lecce, Lucera, Monteleone, Napoli, Potenza, Salerno, Santa Maria di Capua, Teramo e Trani: art. 27), composto da quattro giudici, presidente compreso, due supplenti, un procuratore regio, un cancelliere (art. 28), aveva competenza in materia civile e correzionale.In ambito civile definiva in appello le cause decise dai giudici di pace e in prima istanza tutte le altre controversie eccetto quelle proprie dei tribunali di commercio laddove questi fossero presenti (art. 29).Inoltre, era competente in materia di convalida di atti quali contratti dei pupilli, distrazioni di beni dotali e simili (art. 30).Contro le sue sentenze si poteva ricorrere presso il tribunale d’appello purché il valore della causa superasse i duecento ducati (art. 32).In ambito correzionale il tribunale giudicava pure in prima istanza salvo ricorso al tribunale di appello (art. 33).La giustizia correzionale puniva, a norma della legge 22 maggio 1808, n. 153 “sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale”, le “azioni prossime al delitto, i delitti che la legge scusa per lo piccolo grado di dolo… quelli che apportano picciolo danno ed ai quali non è imposta pena di corpo afflittiva o infamante (art. 5).Le pene della giustizia correzionale erano la detenzione, la casa di correzione, il bando dal regno, l’esilio, la sospensione dall’es[...]
dc:date
  • 20 mag. 1808 -
  • 99999999
ha contesto storico istituzionale
ha qualificazioni relazioni Cpf
ha date esistenza
ha statusProvenienza
abstract
  • Istituito con legge 20 maggio 1808, n. 140 sull’”organizzazione giudiziaria”, in ogni provincia (con sedi in Aquila, Avellino, Campobasso, Cosenza, Lanciano, Lecce, Lucera, Monteleone, Napoli, Potenza, Salerno, Santa Maria di Capua, Teramo e Trani: art. 27), composto da quattro giudici, presidente compreso, due supplenti, un procuratore regio, un cancelliere (art. 28), aveva competenza in materia civile e correzionale.In ambito civile definiva in appello le cause decise dai giudici di pace e in prima istanza tutte le altre controversie eccetto quelle proprie dei tribunali di commercio laddove questi fossero presenti (art. 29).Inoltre, era competente in materia di convalida di atti quali contratti dei pupilli, distrazioni di beni dotali e simili (art. 30).Contro le sue sentenze si poteva ricorrere presso il tribunale d’appello purché il valore della causa superasse i duecento ducati (art. 32).In ambito correzionale il tribunale giudicava pure in prima istanza salvo ricorso al tribunale di appello (art. 33).La giustizia correzionale puniva, a norma della legge 22 maggio 1808, n. 153 “sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale”, le “azioni prossime al delitto, i delitti che la legge scusa per lo piccolo grado di dolo… quelli che apportano picciolo danno ed ai quali non è imposta pena di corpo afflittiva o infamante (art. 5).Le pene della giustizia correzionale erano la detenzione, la casa di correzione, il bando dal regno, l’esilio, la sospensione dall’es[...]
scheda provenienza href
scheda SAN
ha sottotipologia ente
forma autorizzata profilo istituzionale
  • Tribunale di prima istanza
record provenienza id
  • R045630
sistema provenienza
  • GGASI
is ha relazione con Profilo Istituzionale of
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