dc:description
| - Stabiliti con quattro "aggiunti" in ogni ripartimento (corrispondente alla circoscrizione di governo di cui alle leggi 8 dicembre 1806, n. 272 e 19 gennaio 1807, n. 14) e a Napoli in ogni quartiere dalla legge 20 maggio 1808, n. 140 sull'organizzazione giudiziaria (artt. 6 e 10), i giudici di pace erano competenti in materia civile e di polizia municipale e rurale.I giudici di pace e i quattro "aggiunti" erano scelti tra i proprietari domiciliati nel ripartimento e potevano abitare nel luogo del proprio domicilio purchè dessero udienza nel capoluogo due giorni fissi per settimana (art. 7). Essi duravano in carica tre anni, erano rinnovabili (art. 8) e disponevano di un cancelliere (art. 9).Nelle cause civili giudicavano soltanto sulle "azioni personali" che riguardassero "cose mobili o semoventi, fino al valore di ducati dugento inclusivamente" (art. 20). Le decisioni erano inappellabili se il valore della causa non superava i venti ducati (art. 21).Salvo l'appello "meramente devolutivo", giudicavano inoltre sulle liti insorgenti in tempo di fiere e di mercati o relative a danni nelle campagne, a esazione di censi, di fitti e simili, al pagamento di salari, a contratti agricoli o di pastorizia, a cambiali, polizze, a obblighipenes actae simili (art. 22). Designavano tutori e curatori (art. 23) ma non potevano assumere cause di competenza del tribunale di commercio ove questo fosse stabilito nel loro ripartimento (art. 24).Avevano anche funzioni di giudici conciliatori ne[...]
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