dc:description
| - La l. 1 ott. 1859 Raccolta regno Sardegna, 1859, n. 3692che approvava il nuovo codice penale militare, trasformò radicalmente l'organizzazione delle magistrature militari dei regno di Sardegna, da cui derivò l'organizzazione italiana. Agli istituti precedenti subentrarono i tribuna i territoriali e permanenti e furono istituite le cariche di avvocato generale e avvocato fiscale, con funzioni di pubblico ministero. Con l. 11 febbr. 1864, n. 1670, fu modificata la composizione dei tribunali militari e ampliata la sfera di competenza dei tribunali speciali. Con r.d. 28 nov. 1869, n. 5378 e con r.d. 28 nov. 1869, n. 5366 furono approvati i codici penali militari per l'esercito e la marina. Norme successive portarono ulteriori modifiche: r.d. 22 dic. 1872, n. 1210, r.d. 19 ott. 1923, n. 2316, r.d. 30 dic. 1923, n. 2903 e decreto della stessa data n. 2948, r.d. 26 genn. 1931, n. 122, r.d. 9 sett. 1941, n. 1022. La costituzione repubblicana ha espressamente legiferato in materia agli articoli 103,108,111 e VI disposizioni transitorie. I codici penali militari di pace e di guerra approvati con r.d. 20 febbr. 1941, n. 303, sono stati modificati con l.23 mar. 1956, n. 167. I tribunali militari fanno parte organica dell'esercito, con giurisdizione per tutte le forze armate dello Stato; essi dipendono in tempo di pace dal ministero della difesa e in tempo di guerra dal comandante supremo, che si avvale della consulenza del procuratore generale militare presso il comando supremo, al [...]
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abstract
| - La l. 1 ott. 1859 Raccolta regno Sardegna, 1859, n. 3692che approvava il nuovo codice penale militare, trasformò radicalmente l'organizzazione delle magistrature militari dei regno di Sardegna, da cui derivò l'organizzazione italiana. Agli istituti precedenti subentrarono i tribuna i territoriali e permanenti e furono istituite le cariche di avvocato generale e avvocato fiscale, con funzioni di pubblico ministero. Con l. 11 febbr. 1864, n. 1670, fu modificata la composizione dei tribunali militari e ampliata la sfera di competenza dei tribunali speciali. Con r.d. 28 nov. 1869, n. 5378 e con r.d. 28 nov. 1869, n. 5366 furono approvati i codici penali militari per l'esercito e la marina. Norme successive portarono ulteriori modifiche: r.d. 22 dic. 1872, n. 1210, r.d. 19 ott. 1923, n. 2316, r.d. 30 dic. 1923, n. 2903 e decreto della stessa data n. 2948, r.d. 26 genn. 1931, n. 122, r.d. 9 sett. 1941, n. 1022. La costituzione repubblicana ha espressamente legiferato in materia agli articoli 103,108,111 e VI disposizioni transitorie. I codici penali militari di pace e di guerra approvati con r.d. 20 febbr. 1941, n. 303, sono stati modificati con l.23 mar. 1956, n. 167. I tribunali militari fanno parte organica dell'esercito, con giurisdizione per tutte le forze armate dello Stato; essi dipendono in tempo di pace dal ministero della difesa e in tempo di guerra dal comandante supremo, che si avvale della consulenza del procuratore generale militare presso il comando supremo, al [...]
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