| dc:description
| - La figura del conciliatore viene istituita con ilr.d. 6 dic. 1865, n. 2626, relativo all'Ordinamento giudiziario del Regno, e con il codice di procedura civile 23 giu. 1865. In base a tale decreto la circoscrizione giudiziaria del Conciliatore corrisponde al comune: «in ogni comune vi ha un Conciliatore», ma nei casi in cui un solo conciliatore fosse insufficiente per vastità di popolazione o altre cause, poteva esserne previsto un numero maggiore. Di carattere puramente onorifico, la carica comporta la composizione e il giudizio delle controversie civili su richiesta delle parti. Il conciliatore ha una funzione contenziosa limitatamente alle azioni personali civili e commerciali relative a beni mobili non eccedenti lire 30; dura in carica tre anni, ma può essere riconfermato. Sostituto del conciliatore era il suo collega viciniore dello stesso mandamento o il pretore le cui sentenze sono inappellabili. La funzione di cancelliere presso il giudice conciliatore è svolta dal segretario comunale o dal suo sostituto (per questo motivo la documentazione del Conciliatore è spesso conservata negli archivi comunali).La funzione del cancelliere consiste nell’assistenza dei giudici nelle udienze e nell’esercizio delle loro funzioni contrassegnandone la firma; nella ricezione degli atti giudiziari e pubblici; nella registrazione e conservazione degli atti dei quali possono rilasciare copie ed estratti.Conl. 30 ago. 1868, n. 4613, concernente la costruzione e la sistemazione delle s[...]
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| abstract
| - La figura del conciliatore viene istituita con ilr.d. 6 dic. 1865, n. 2626, relativo all'Ordinamento giudiziario del Regno, e con il codice di procedura civile 23 giu. 1865. In base a tale decreto la circoscrizione giudiziaria del Conciliatore corrisponde al comune: «in ogni comune vi ha un Conciliatore», ma nei casi in cui un solo conciliatore fosse insufficiente per vastità di popolazione o altre cause, poteva esserne previsto un numero maggiore. Di carattere puramente onorifico, la carica comporta la composizione e il giudizio delle controversie civili su richiesta delle parti. Il conciliatore ha una funzione contenziosa limitatamente alle azioni personali civili e commerciali relative a beni mobili non eccedenti lire 30; dura in carica tre anni, ma può essere riconfermato. Sostituto del conciliatore era il suo collega viciniore dello stesso mandamento o il pretore le cui sentenze sono inappellabili. La funzione di cancelliere presso il giudice conciliatore è svolta dal segretario comunale o dal suo sostituto (per questo motivo la documentazione del Conciliatore è spesso conservata negli archivi comunali).La funzione del cancelliere consiste nell’assistenza dei giudici nelle udienze e nell’esercizio delle loro funzioni contrassegnandone la firma; nella ricezione degli atti giudiziari e pubblici; nella registrazione e conservazione degli atti dei quali possono rilasciare copie ed estratti.Conl. 30 ago. 1868, n. 4613, concernente la costruzione e la sistemazione delle s[...]
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