| dc:description
| - L'ente comunale di assistenza (ECA) viene istituito in ogni comune del Regno d'Italia con legge 3 giugno 1937, n. 847. L'ente ha lo scopo di "assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità". Con la data di entrata in vigore della legge (1 luglio 1937), vengono soppresse le congregazioni di carità e l'ECA ne acquisisce tutte le attribuzioni; all'ECA vengono trasferiti di diritto il patrimonio delle congregazioni, le attività a queste spettanti, l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a esse affidate. L'ECA provvede al conseguimento dei suoi scopi per mezzo delle rendite del suo patrimonio, di quelle derivanti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che amministra e con le somme che annualmente gli vengono assegnate dallo stato, dalle amministrazioni pubbliche e dai privati. I compiti dell'ECA sono assai vasti e si esplicano mediante l'erogazione di sussidi in denaro o in natura, come i pasti per i poveri e il ricovero notturno, e di vari altri provvedimenti volti al soddisfacimento di bisogni immediati, come il soccorso invernale agli indigenti. L'individuazione dei bisognosi avviene mediante la formazione di elenchi variabili su istanza dei richiedenti, verificati periodicamente su esame del comitato dell'ECA e straordinariamente in occasione delle festività o in casi d'urgenza e di necessità. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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| abstract
| - L'ente comunale di assistenza (ECA) viene istituito in ogni comune del Regno d'Italia con legge 3 giugno 1937, n. 847. L'ente ha lo scopo di "assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità". Con la data di entrata in vigore della legge (1 luglio 1937), vengono soppresse le congregazioni di carità e l'ECA ne acquisisce tutte le attribuzioni; all'ECA vengono trasferiti di diritto il patrimonio delle congregazioni, le attività a queste spettanti, l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a esse affidate. L'ECA provvede al conseguimento dei suoi scopi per mezzo delle rendite del suo patrimonio, di quelle derivanti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che amministra e con le somme che annualmente gli vengono assegnate dallo stato, dalle amministrazioni pubbliche e dai privati. I compiti dell'ECA sono assai vasti e si esplicano mediante l'erogazione di sussidi in denaro o in natura, come i pasti per i poveri e il ricovero notturno, e di vari altri provvedimenti volti al soddisfacimento di bisogni immediati, come il soccorso invernale agli indigenti. L'individuazione dei bisognosi avviene mediante la formazione di elenchi variabili su istanza dei richiedenti, verificati periodicamente su esame del comitato dell'ECA e straordinariamente in occasione delle festività o in casi d'urgenza e di necessità. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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