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| - Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
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| dc:title
| - Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
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| dc:description
| - Con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, vengono istituiti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. L'articolo 3 del decreto prevede che presso ogni capoluogo di provincia siano creati questi nuovi uffici con le seguenti funzioni: a) sovrintendere alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale; b) provvedere al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica; c) provvedere all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro ed assistere i lavoratori che emigrano e le loro famiglie curando anche il loro avviamento ai Centri di emigrazione; d) svolgere compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro; e) adempiere alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile; f) svolgere tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative regolamentari. Il medesimo articolo 3 prevede la possibilità di istituire sezioni staccate degli uffici del lavoro della massima occupazione. Ulteriori disposizioni sono contenute nelle leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 2 aprile 1968, n. 482 che conferiscono nuove competenze agli uffici di collocamento e ne precisano le funzioni. Con decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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| dc:date
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| ha qualificazioni relazioni Cpf
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| ha date esistenza
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| ha statusProvenienza
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| abstract
| - Con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, vengono istituiti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. L'articolo 3 del decreto prevede che presso ogni capoluogo di provincia siano creati questi nuovi uffici con le seguenti funzioni: a) sovrintendere alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale; b) provvedere al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica; c) provvedere all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro ed assistere i lavoratori che emigrano e le loro famiglie curando anche il loro avviamento ai Centri di emigrazione; d) svolgere compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro; e) adempiere alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile; f) svolgere tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative regolamentari. Il medesimo articolo 3 prevede la possibilità di istituire sezioni staccate degli uffici del lavoro della massima occupazione. Ulteriori disposizioni sono contenute nelle leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 2 aprile 1968, n. 482 che conferiscono nuove competenze agli uffici di collocamento e ne precisano le funzioni. Con decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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| scheda provenienza href
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| scheda SAN
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| forma autorizzata profilo istituzionale
| - Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
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| record provenienza id
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| sistema provenienza
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| is ha relazione con Profilo Istituzionale
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