dc:description
| - Il regio decreto 29 maggio 1817 n. 727 sull'ordinamento giudiziario del Regno delle due Sicilie istituì in ogni comune un conciliatore, che sostituiva il giudice di pace di derivazione francese introdotto da Giuseppe Napoleone con legge del Regno di Napoli 20 maggio 1808 n. 149. La nomina del conciliatore, che durava in carica tre anni, avveniva con decreto reale su proposta dei decurioni, sulla base dell'unico requisito della "probità nella pubblica opinione". Il conciliatore decideva le cause di minore rilevanza adottando un procedimento verbale, il più delle volte in pochi giorni, e senza l'osservanza di un rito giudiziario; le decisioni che scaturivano erano inappellabili. Nell'adempimento delle proprie funzioni, il conciliatore poteva avvalersi del supporto del cancelliere comunale. In considerazione della snellezza ed informalità di tale procedura, che si rivelò molto efficiente dal punto di vista del funzionamento dell'attività giudiziaria perché ben si adattava alle effettive esigenze sociali del Regno delle due Sicilie, la figura del giudice conciliatore fu trapiantata nell'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia varato con il regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2626. Il decreto stabiliva che ogni comune avesse un proprio giudice conciliatore con il compito di comporre, ed eventualmente giudicare, le controversie minori su richiesta delle parti. Il giudice restava in carica per tre anni e riceveva la nomina direttamente dal re, sulla base di una lista di candidat...
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abstract
| - Il regio decreto 29 maggio 1817 n. 727 sull'ordinamento giudiziario del Regno delle due Sicilie istituì in ogni comune un conciliatore, che sostituiva il giudice di pace di derivazione francese introdotto da Giuseppe Napoleone con legge del Regno di Napoli 20 maggio 1808 n. 149. La nomina del conciliatore, che durava in carica tre anni, avveniva con decreto reale su proposta dei decurioni, sulla base dell'unico requisito della "probità nella pubblica opinione". Il conciliatore decideva le cause di minore rilevanza adottando un procedimento verbale, il più delle volte in pochi giorni, e senza l'osservanza di un rito giudiziario; le decisioni che scaturivano erano inappellabili. Nell'adempimento delle proprie funzioni, il conciliatore poteva avvalersi del supporto del cancelliere comunale. In considerazione della snellezza ed informalità di tale procedura, che si rivelò molto efficiente dal punto di vista del funzionamento dell'attività giudiziaria perché ben si adattava alle effettive esigenze sociali del Regno delle due Sicilie, la figura del giudice conciliatore fu trapiantata nell'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia varato con il regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2626. Il decreto stabiliva che ogni comune avesse un proprio giudice conciliatore con il compito di comporre, ed eventualmente giudicare, le controversie minori su richiesta delle parti. Il giudice restava in carica per tre anni e riceveva la nomina direttamente dal re, sulla base di una lista di candidat...
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