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| - La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno, istituì il «conciliatore» quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti. La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione «Ufficio di conciliazione» e regolò il funzionamento dell'ufficio. Tale denominazione venne ripresa dall'ordinamento giudiziario vigente (introdotto con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) che definisce più completamente «giudice conciliatore» il magistrato a capo dell'ufficio, anche se il codice di procedura civile (titolo II, libro II) torna a parlare di «conciliatore», in omaggio alla tradizione risalente al 1865. In virtù del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, i giudici conciliatori e i viceconciliatori appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari (art. 4). In ogni comune aveva sede un giudice conciliatore. Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, potevano essere istituiti con decreto reale - poi del presidente della Repubblica - uffici distinti del giudice conciliatore. A ciascun ufficio era addetto, di regola, un viceconciliatore e, se necessario, più viceconciliatori (art. 20 ord. giud.). Tutti esercitavano le proprie funzioni a titolo gr...
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