dc:description
| - L'Ente comunale di assistenza (ECA) era un ente morale, con personalità giuridica pubblica. La legge istitutiva (3 giugno 1937, n. 847) previde un ente operante in ogni comune del Regno a favore degli individui e delle famiglie in condizioni di particolare necessità, nell'intento di elevare l'attività dal piano della mera beneficenza elemosiniera a quello più moderno dell'assistenza e di concentrare, dal punto di vista organizzativo e funzionale, i diversi istituti sorti fino ad allora con analoghe finalità. All'entrata in vigore della legge, il 1° luglio 1937, la Congregazione di carità veniva pertanto sostituita in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione dall'ECA. L'ente subentrava altresì nel patrimonio, nelle attività e nell'amministrazione di tutte le istituzioni pubbliche presenti nel comune per l'assistenza generica immediata e temporanea (piccoli sussidi, razioni di vitto, ricoveri notturni). Poiché in precedenza tali istituzioni erano state concentrate nella Congregazione di carità, ma avevano mantenuto la propria personalità e i patrimoni erano rimasti distinti, nella previsione normativa del 1937 esse dovevano fondersi nell'ECA, con estinzione della personalità e fusione dei patrimoni. Si disponeva, al contrario, il distacco dall'ECA di tutti gli enti con scopi specifici e diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea (ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofi ecc.), nella necessità di garantirne l'aut...
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