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| - Sorti, sul finire del XIX secolo, per iniziativa privata, allo scopo di indurre i fanciulli a iscriversi a scuola e a frequentarla assiduamente, i patronati scolastici furono in seguito oggetto dell'interessamento dello Stato unitario. Il r.d. 16 febbraio 1888, n. 5296, che costituiva il regolamento dell'istruzione elementare, promuoveva, all'art. 34 l'istituzione dei patronati scolastici. L'istituzione, ad opera delle "persone più ragguardevoli del paese" era, comunque, facoltativa e basata su elargizioni filantropiche provenienti da comuni, congregazioni di carità e privati cittadini. Con la legge 8 luglio 1904, n. 407, nel bilancio del Ministero dell'istruzione fu iscritto un fondo speciale per la concessione di sussidi ai patronati, ma fu soltanto con la legge Daneo-Credaro del 4 giugno 1911 n. 487 che venne istituito in ogni comune il patronato scolastico con personalità giuridica. A norma degli artt. 71-75 della legge erano attribuiti al Patronato compiti assistenziali nei confronti degli alunni iscritti alle scuole elementari, al fine di assicurarne l'istruzione e di incentivare la frequenza scolastica. Per il raggiungimento di tali scopi, la legge demandava al Patronato la scelta dei mezzi più idonei ed efficaci tra quelli prescritti, quali l'istituzione della refezione scolastica, la concessione di sussidi per l'acquisto di vestiario e calzature, la distribuzione di libri, quaderni ed altro materiale scolastico, la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di...
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