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| - Collegio degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia - IPASVI, 1954 -
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| - Collegio degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia - IPASVI, 1954 -
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dc:description
| - I collegi provinciali delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia sono stati costituiti in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del Testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto legge 21 novembre 1929, n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098. Ai collegi furono estese le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. In base all'art. 1 della legge del 1954, l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, poteva disporre che un Collegio avesse per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede, se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei collegi residenti nella Provincia fosse stato esiguo. Con la legge 25 febbraio 1971, n. 124, relativa all'estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, fino ad allora esistente solo come figura di infermiere generico, si ebbe una vera rivoluzione nel mondo di tale professione. Fino ad allora esclusivo appannaggio del mondo femminile, il lavoro infermieristico era stato visto come "ausiliario" e "vocazionale", era giudicato particolarmente adat...
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dc:date
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - I collegi provinciali delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia sono stati costituiti in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del Testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto legge 21 novembre 1929, n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098. Ai collegi furono estese le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. In base all'art. 1 della legge del 1954, l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, poteva disporre che un Collegio avesse per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede, se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei collegi residenti nella Provincia fosse stato esiguo. Con la legge 25 febbraio 1971, n. 124, relativa all'estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, fino ad allora esistente solo come figura di infermiere generico, si ebbe una vera rivoluzione nel mondo di tale professione. Fino ad allora esclusivo appannaggio del mondo femminile, il lavoro infermieristico era stato visto come "ausiliario" e "vocazionale", era giudicato particolarmente adat...
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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forma autorizzata profilo istituzionale
| - Collegio degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia - IPASVI, 1954 -
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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