dc:description
| - In base alla legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3825, l'istruzione classica si impartiva in istituti di primo grado, chiamati ginnasi, di cinque anni e in istituti di secondo grado, chiamati licei, di tre. I ginnasi erano, a loro volta, divisi in un corso inferiore di tre anni ed uno superiore di due. La legge Casati, piemontese, fu estesa al nuovo Stato italiano, subito dopo l'Unità, divenendo l'asse portante del sistema scolastico italiano. Tuttavia, non tutte le regioni italiane accettarono tutte le norme previste da tale legge. L'applicazione integrale del titolo III della suddetta legge, che riguardava l'istruzione classica, infatti, avvenne soltanto nelle Marche e nella Provincia romana, per cui, fino alla riforma Gentile del 1923, l'istruzione classica fu regolata da leggi diverse nel territorio italiano. Con r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, venne finalmente unificata la legislazione in materia d'istruzione classica e confermata l'articolazione di tale insegnamento nei due gradi, quinquennale e triennale. Con l'istituzione della scuola media, prevista dalla legge 1 luglio 1940, n. 899, fu abolito il ginnasio inferiore e il corso di studi classico rimase costituito dal ginnasio superiore biennale e dal liceo triennale. Con D.M. 20 gennaio 1969 fu abolito l'esame d'ammissione previsto per il passaggio dal ginnasio al liceo. La maturità classica ha da sempre permesso l'accesso a tutte le facoltà universitarie.
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abstract
| - In base alla legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3825, l'istruzione classica si impartiva in istituti di primo grado, chiamati ginnasi, di cinque anni e in istituti di secondo grado, chiamati licei, di tre. I ginnasi erano, a loro volta, divisi in un corso inferiore di tre anni ed uno superiore di due. La legge Casati, piemontese, fu estesa al nuovo Stato italiano, subito dopo l'Unità, divenendo l'asse portante del sistema scolastico italiano. Tuttavia, non tutte le regioni italiane accettarono tutte le norme previste da tale legge. L'applicazione integrale del titolo III della suddetta legge, che riguardava l'istruzione classica, infatti, avvenne soltanto nelle Marche e nella Provincia romana, per cui, fino alla riforma Gentile del 1923, l'istruzione classica fu regolata da leggi diverse nel territorio italiano. Con r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, venne finalmente unificata la legislazione in materia d'istruzione classica e confermata l'articolazione di tale insegnamento nei due gradi, quinquennale e triennale. Con l'istituzione della scuola media, prevista dalla legge 1 luglio 1940, n. 899, fu abolito il ginnasio inferiore e il corso di studi classico rimase costituito dal ginnasio superiore biennale e dal liceo triennale. Con D.M. 20 gennaio 1969 fu abolito l'esame d'ammissione previsto per il passaggio dal ginnasio al liceo. La maturità classica ha da sempre permesso l'accesso a tutte le facoltà universitarie.
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