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| - Giudice economico, Stato pontificio, 1831 - 1870
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| - Giudice economico, Stato pontificio, 1831 - 1870
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| - La prima definizione di Giudice economico si trova nel regolamento per la giustizia civile del 5 ottobre 1831, a cui seguirono la notificazione della Segreteria di Stato del 7 gennaio 1832 e il motu proprio di papa Gregorio XVI del 10 novembre 1834. Al Giudice economico spettavano solo le cause di carattere pecuniario, non maggiori di 5 scudi. Nei comuni minori le sue funzioni venivano svolte dai priori, che potevano anche demandarle agli uditori legali a cui era concessa la facoltà di dirimere le cause pecuniare non maggiori di 10 scudi, quelle del danno dato semplice e le cause insorte per controversie in occasione di fiere e mercati. Le cause avevano inizio con l'istanza da parte dell'attore al Giudice, che, successivamente, intimava alla parte avversa di comparire in udienza; sentite le parti, il Giudice mediava una conciliazione e, in caso negativo, condannava o assolveva come da diritto. Se il reo non assolveva la pena, si eseguiva il pignoramento di beni mobili che, dopo cinque giorni, potevano andare all'incanto. Alle parti non era concesso il ministero dei procuratori e dovevano quindi comparire davanti al Giudice personalmente. Ogni Giudice disponeva di un cursore; gli uditori legali di un "attuario", stipendiato dal Comune, che spesso si identificava con il cancelliere comunale. Entrambi avevano il compito di presentare le citazioni, eseguire i pignoramenti e gli atti di vendita. Secondo il paragrafo n. 20 della notificazione del 1832, gli uditori legali ri...
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dc:date
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ha qualificazioni relazioni Cpf
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ha date esistenza
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ha statusProvenienza
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abstract
| - La prima definizione di Giudice economico si trova nel regolamento per la giustizia civile del 5 ottobre 1831, a cui seguirono la notificazione della Segreteria di Stato del 7 gennaio 1832 e il motu proprio di papa Gregorio XVI del 10 novembre 1834. Al Giudice economico spettavano solo le cause di carattere pecuniario, non maggiori di 5 scudi. Nei comuni minori le sue funzioni venivano svolte dai priori, che potevano anche demandarle agli uditori legali a cui era concessa la facoltà di dirimere le cause pecuniare non maggiori di 10 scudi, quelle del danno dato semplice e le cause insorte per controversie in occasione di fiere e mercati. Le cause avevano inizio con l'istanza da parte dell'attore al Giudice, che, successivamente, intimava alla parte avversa di comparire in udienza; sentite le parti, il Giudice mediava una conciliazione e, in caso negativo, condannava o assolveva come da diritto. Se il reo non assolveva la pena, si eseguiva il pignoramento di beni mobili che, dopo cinque giorni, potevano andare all'incanto. Alle parti non era concesso il ministero dei procuratori e dovevano quindi comparire davanti al Giudice personalmente. Ogni Giudice disponeva di un cursore; gli uditori legali di un "attuario", stipendiato dal Comune, che spesso si identificava con il cancelliere comunale. Entrambi avevano il compito di presentare le citazioni, eseguire i pignoramenti e gli atti di vendita. Secondo il paragrafo n. 20 della notificazione del 1832, gli uditori legali ri...
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scheda provenienza href
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scheda SAN
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forma autorizzata profilo istituzionale
| - Giudice economico, Stato pontificio, 1831 - 1870
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record provenienza id
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sistema provenienza
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is ha relazione con Profilo Istituzionale
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