dc:description
| - Gli istituti comprensivi sono nati al fine di accorpare più istituti (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) attribuendoli ad un'unica dirigenza. Il principio deriva da una serie di leggi che, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, hanno cercato di razionalizzare la finanza pubblica. In particolare, la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") ha spinto agli accorpamenti della dirigenza mentre il dimensionamento della rete scolastica è stato accentuato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"). L'art. 21 comma 4, infatti, prevedeva che la personalità giuridica e l'autonomia, previste dal comma 1 dello stesso articolo, potessero essere attribuite alle istituzioni scolastiche gradualmente, a mano a mano che raggiungevano i requisiti dimensionali, anche con l'unificazione delle istituzioni scolastiche. Alla legge delega era seguito il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ("Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Infine, il d.P.R 18 giugno 1998, n. 233 ("Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 legge 15 marzo 1997...
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abstract
| - Gli istituti comprensivi sono nati al fine di accorpare più istituti (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) attribuendoli ad un'unica dirigenza. Il principio deriva da una serie di leggi che, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, hanno cercato di razionalizzare la finanza pubblica. In particolare, la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") ha spinto agli accorpamenti della dirigenza mentre il dimensionamento della rete scolastica è stato accentuato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"). L'art. 21 comma 4, infatti, prevedeva che la personalità giuridica e l'autonomia, previste dal comma 1 dello stesso articolo, potessero essere attribuite alle istituzioni scolastiche gradualmente, a mano a mano che raggiungevano i requisiti dimensionali, anche con l'unificazione delle istituzioni scolastiche. Alla legge delega era seguito il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ("Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Infine, il d.P.R 18 giugno 1998, n. 233 ("Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 legge 15 marzo 1997...
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