"Corte di assise"@it . "Con l. 13 nov. 1859, n. 3781 , viene approvato nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determina altres\u00EC le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei Tribunali e dei Mandamenti. In base a tale legge la giustizia \u00E8 amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione. Con r.d. 26 nov. 1865, n. 2598, che approva il Codice di procedura penale \u00E8 confermata la composizione della Corte di assise: presidente assistito da due giudici togati e 12 giurati. Il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, sull\u2019ordinamento giudiziario, include tra gli organi che amministrano la giustizia, anche le Corti di assise (Capo VI, artt. 73-121).\nAlle Corti di assise, in base all\u2019art. 74, \u00E8 riservata la cognizione dei reati assegnati dal Codice di procedura penale: si tratta di reati per i quali \u00E8 prevista la pena di morte, l\u2019ergastolo e pene elevate, nonch\u00E9 reati che rientrano nella sfera politica, quali quelli commessi a mezzo stampa e contro le istituzioni. Rientra nella discrezionalit\u00E0 delle sezioni di accusa il rinvio alle corti di assise. L\u2019ordinamento sardo prevede, la pena di morte, che viene confermata nel Regno d\u2019Italia, rimanendo tuttavia in vigore la normativa penale preunitaria toscana che non conteneva la pena di morte.\nLa circoscrizione territoriale delle Corti di assise \u00E8 il circolo, incluso del distretto della Corte di appello (ogni distretto di Corte di appello comprende uno o pi\u00F9 circoli di Corti di assise), e la sede viene stabilita nei comuni designati da apposita tabella, pubblicata con r.d. 14 dic. 1865, n. 2637, che determina il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le Corti di assise e per le Preture.\nIl pubblico ministero presso le Corti di assise \u00E8 rappresentato dal procuratore generale, eventualmente sostituito da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti.\nLe riforme successive non apportano significative modifiche all'istituto, fino al r.d. 23 mar. 1931, n. 249, che approva l\u2019ordinamento delle Corti di assise: la Corte di assise diventa una Sezione della Corte di appello: \u00ABArt. 1. In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o pi\u00F9 Corti di assise che costituiscono Sezioni della Corte di appello. Per uno stesso circolo possono essere istituite anche pi\u00F9 Corti di assise\u00BB.\nLa competenza della Corte di assise \u00E8 quella dettata dall\u2019art. 29 del Codice penale del 1930 (codice Rocco): appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena di morte o dell\u2019ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a otto anni o nel massimo a dodici anni.\nCambia la composizione della Corte (art. 2), che risulta ora formata da un presidente (presidente di sezione di Corte di appello, un Consigliere di Corte di appello o un presidente di Tribunale), e di cinque assessori (l\u2019ufficio di assessore \u00E8 obbligatorio), non pi\u00F9 definiti giurati. Normalmente la Corte viene convocata nella sede statuita, ma la convocazione pu\u00F2 avvenire con decreto nella sede di un altro Tribunale del circolo.\nContro le sentenze della Corte di assise \u00E8 ammesso solo il ricorso in cassazione.\nIl r.d. 23 apr. 1931, n. 433, pubblica una nuova tabella delle circoscrizioni territoriali delle Corti di assise.\nIl r.d. 30 gen. 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), stabilisce all\u2019art.53 che la Corte di appello, oltre alla giurisdizione nelle cause di appello per sentenze emanate in primo grado dal Tribunale in materia civile e penale, ha giurisdizione, come Corte di assise, nei reati attribuiti alla sua competenza dal Codice di procedura penale e da leggi speciali. In particolare tratta della Corte di assise agli articoli 60-62.\nStabilisce che in ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o pi\u00F9 Corti di assise e ogni corte esercita la sua giurisdizione nel circolo ad essa assegnato in conformit\u00E0 alla tabella D annessa al decreto. Un circolo pu\u00F2 includere pi\u00F9 Corti di assise. Per quanto riguarda la composizione della corte conferma le norme stabilite con r.d. 23 mar. 1931, n. 249, che prevedevano 2 giudici e 5 assessori e rimanda, per quanto riguarda l\u2019ordinamento, a leggi speciali.\nAlla fine del secondo conflitto mondiale, con d.l.lgt. 22 apr. 1945, n. 142, vengono istituite le Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazionismo con i tedeschi. Viene previsto il ricorso per cassazione, che sar\u00E0 deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione, con sede a Milano, da istituirsi con decreto ministeriale. Con d.lg. 2 ago. 1945, n. 466, le Corti di assise straordinarie vengono dichiarate competenti a giudicare i reati che, in base alle norme in vigore, sono devoluti alla cognizione dei Tribunali militari. Dopo pochi mesi, con d.l.lgt. 5 ott. 1945, n. 625 , che modifica le norme sulle sanzioni contro il fascismo, le Corti straordinarie di assise e la Sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione vengono soppresse, e vengono istituite Sezioni speciali di corte di assise, competenti a giudicare i delitti di competenza delle ex Corti straordinarie, successivamente soppresse dal d.l.c.p.s. 26 giu. 1947, n. 529.\nDopo l\u2019emergenza, l\u2019istituto della Corte di assise viene di nuovo riformato con r.d.lgt. 31 mag. 1946, n. 560. Viene stabilito che in ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o pi\u00F9 Corti di assise che costituiscono Sezioni di corte di appello. In uno stesso circolo possono essere istituite pi\u00F9 Corti di assise.\nNel 1951 viene approvato un nuovo ordinamento delle Corti di assise con l. 10 apr. 1951, n. 287 . Confermate le Corti di assise all\u2019interno del distretto di Corte di \u2019appello, vengono istituite una o pi\u00F9 Corti di assise di appello, che giudicano sull\u2019appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise (art. 2).\nLa composizione delle Corti di assise viene modificata di nuovo: essa \u00E8 formata da un consigliere di Corte di appello che la presiede, un giudice e sei giudici popolari. \nCon d.l. 22 feb. 1999, n. 29, convertito con modifiche in l. 21 apr. 1999, n. 109, che reca nuove disposizioni in materia di competenza della Corte di assise e di interrogatorio di garanzia, viene modificato l\u2019art 5 del Codice di procedura penale in materia di competenza della Corte di assise. [fonte principale: Sistema Guida fenerale degli Archivi di Stato italiani]"@it . "http://dati.san.beniculturali.it/SAN/profiloIstituzionale_GGASI_san.cat.sogP.30107"@it . . . . "Corte di assise"@it . . "http://dati.san.beniculturali.it/SAN/TesauroSAN"@it . .