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  • Corte di assise
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  • Corte di assise
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  • Con l. 13 nov. 1859, n. 3781 , viene approvato nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determina altresì le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei Tribunali e dei Mandamenti. In base a tale legge la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione. Con r.d. 26 nov. 1865, n. 2598, che approva il Codice di procedura penale è confermata la composizione della Corte di assise: presidente assistito da due giudici togati e 12 giurati. Il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, sull’ordinamento giudiziario, include tra gli organi che amministrano la giustizia, anche le Corti di assise (Capo VI, artt. 73-121). Alle Corti di assise, in base all’art. 74, è riservata la cognizione dei reati assegnati dal Codice di procedura penale: si tratta di reati per i quali è prevista la pena di morte, l’ergastolo e pene elevate, nonché reati che rientrano nella sfera politica, quali quelli commessi a mezzo stampa e contro le istituzioni. Rientra nella discrezionalità delle sezioni di accusa il rinvio alle corti di assise. L’ordinamento sardo prevede, la pena di morte, che viene confermata nel Regno d’Italia, rimanendo tuttavia in vigore la normativa penale preunitaria toscana che non conteneva la pena di morte. La circoscrizione territoriale delle Corti di assise è il circolo, incluso del distretto della Corte di appello (ogni distretto di Corte di appello comprende uno o più circoli di Corti di assise), e la sede viene stabilita nei comuni designati da apposita tabella, pubblicata con r.d. 14 dic. 1865, n. 2637, che determina il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le Corti di assise e per le Preture. Il pubblico ministero presso le Corti di assise è rappresentato dal procuratore generale, eventualmente sostituito da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti. Le riforme successive non apportano significative modifiche all'istituto, fino al r.d. 23 mar. 1931, n. 249, che approva l’ordinamento delle Corti di assise: la Corte di assise diventa una Sezione della Corte di appello: «Art. 1. In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che costituiscono Sezioni della Corte di appello. Per uno stesso circolo possono essere istituite anche più Corti di assise». La competenza della Corte di assise è quella dettata dall’art. 29 del Codice penale del 1930 (codice Rocco): appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena di morte o dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a otto anni o nel massimo a dodici anni. Cambia la composizione della Corte (art. 2), che risulta ora formata da un presidente (presidente di sezione di Corte di appello, un Consigliere di Corte di appello o un presidente di Tribunale), e di cinque assessori (l’ufficio di assessore è obbligatorio), non più definiti giurati. Normalmente la Corte viene convocata nella sede statuita, ma la convocazione può avvenire con decreto nella sede di un altro Tribunale del circolo. Contro le sentenze della Corte di assise è ammesso solo il ricorso in cassazione. Il r.d. 23 apr. 1931, n. 433, pubblica una nuova tabella delle circoscrizioni territoriali delle Corti di assise. Il r.d. 30 gen. 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), stabilisce all’art.53 che la Corte di appello, oltre alla giurisdizione nelle cause di appello per sentenze emanate in primo grado dal Tribunale in materia civile e penale, ha giurisdizione, come Corte di assise, nei reati attribuiti alla sua competenza dal Codice di procedura penale e da leggi speciali. In particolare tratta della Corte di assise agli articoli 60-62. Stabilisce che in ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise e ogni corte esercita la sua giurisdizione nel circolo ad essa assegnato in conformità alla tabella D annessa al decreto. Un circolo può includere più Corti di assise. Per quanto riguarda la composizione della corte conferma le norme stabilite con r.d. 23 mar. 1931, n. 249, che prevedevano 2 giudici e 5 assessori e rimanda, per quanto riguarda l’ordinamento, a leggi speciali. Alla fine del secondo conflitto mondiale, con d.l.lgt. 22 apr. 1945, n. 142, vengono istituite le Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazionismo con i tedeschi. Viene previsto il ricorso per cassazione, che sarà deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione, con sede a Milano, da istituirsi con decreto ministeriale. Con d.lg. 2 ago. 1945, n. 466, le Corti di assise straordinarie vengono dichiarate competenti a giudicare i reati che, in base alle norme in vigore, sono devoluti alla cognizione dei Tribunali militari. Dopo pochi mesi, con d.l.lgt. 5 ott. 1945, n. 625 , che modifica le norme sulle sanzioni contro il fascismo, le Corti straordinarie di assise e la Sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione vengono soppresse, e vengono istituite Sezioni speciali di corte di assise, competenti a giudicare i delitti di competenza delle ex Corti straordinarie, successivamente soppresse dal d.l.c.p.s. 26 giu. 1947, n. 529. Dopo l’emergenza, l’istituto della Corte di assise viene di nuovo riformato con r.d.lgt. 31 mag. 1946, n. 560. Viene stabilito che in ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che costituiscono Sezioni di corte di appello. In uno stesso circolo possono essere istituite più Corti di assise. Nel 1951 viene approvato un nuovo ordinamento delle Corti di assise con l. 10 apr. 1951, n. 287 . Confermate le Corti di assise all’interno del distretto di Corte di ’appello, vengono istituite una o più Corti di assise di appello, che giudicano sull’appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise (art. 2). La composizione delle Corti di assise viene modificata di nuovo: essa è formata da un consigliere di Corte di appello che la presiede, un giudice e sei giudici popolari. Con d.l. 22 feb. 1999, n. 29, convertito con modifiche in l. 21 apr. 1999, n. 109, che reca nuove disposizioni in materia di competenza della Corte di assise e di interrogatorio di garanzia, viene modificato l’art 5 del Codice di procedura penale in materia di competenza della Corte di assise. [fonte principale: Sistema Guida fenerale degli Archivi di Stato italiani]
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