skos:scopeNote
| - Istituita con l. 10 apr. 1951, n. 287, Riordinamento dei giudizi di Assise, che prevede all’interno del distretto di Corte d’appello, una o più Corti di assise di appello, che giudicano sull’appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle corti d’assise (art. 2). La Corte d’assise d’appello ha sede in ogni distretto; la sua circoscrizione coincide infatti con quella della corte d'appello, di cui può essere considerata una sezione specializzata. È composta da un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte d’appello, da un magistrato a latere, che sono rispettivamente un consigliere di Cassazione ed un consigliere di Corte d’appello, e da sei giudici popolari.
Per quanto riguarda il numero delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari, questo viene stabilito nella tabella N allegata al d.p.r. 30 ago. 1951, n. 757, Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti d’assise. La legge di riordinamento subirà modifiche di carattere procedurale con l. 24 nov. 1951, n. 1324, Modificazioni ad alcune disposizioni della l. 10 apr. 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, e con l. 5 mag. 1952, n. 405, Modificazioni alla legge 10 apr. 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise. Nel 1956, con l. 27 dic. 1956, n. 1441, le donne vengono ammesse all’amministrazione della giustizia; conseguentemente, vengono ridefinite le modalità di composizione delle giurie popolari, e viene stabilito che dei sei giudici popolari della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello, almeno tre devono essere uomini (art. 1).
Con l. 22 feb. 1999, n. 29, convertito in l. 21 apr. 1999, n. 109, viene modificato l’art 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della Corte d’assise: «Art. 5 (Competenza della corte di assise). La Corte di assise è competente:
- per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630, primo comma, del codice penale e dal decreto de Presidente della Repubblica 9 ott. 1990, n. 309;
- per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale; per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;
- per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ott. 1967, n. 962, e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.»
[fonti: Glossario Ministero della giustizia; Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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