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| - Con l. 13 nov. 1859, n. 3781 , viene approvato nel regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determina altresì le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei Tribunali e dei Mandamenti. In base a tale legge la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di cassazione.
Con l. 18 dic. 1864, n. 2050 , viene decretato il trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino, da eseguirsi nell’anno 1865. La l. 2 apr. 1865, n. 2215 , per l’unificazione legislativa del Regno d’Italia cita la Corte di cassazione all’articolo 5:
«La Corte di cassazione trasferita a Torino con la legge 18 dic. 1864, n. 2050, estenderà la sua giurisdizione alle province di Lombardia anche nelle materie civili. Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di cassazione di Firenze».
Con r.d. 6 dic. 1865, n. 2626 , viene approvato il primo Ordinamento giudiziario del regno d’Italia, in base vengono recepite quattro Corti di cassazione, competenti in materia civile e penale, con sede a Torino, Firenze, Napoli e Palermo.
Il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, attribuisce alla Corte di cassazione il compito di mantenere l’esatta osservanza delle leggi. Funzione della Corte di cassazione è quella di conoscere:
- in materia civile e commerciale i ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in appello
- in materia penale i casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in appello proferite da corti, tribunali e pretori e gli atti di istruzione che le abbiano precedute.
La l. 2 apr. 1871, n. 151 , contiene disposizioni provvisorie concernenti la Corte di cassazione per la provincia di Roma: dal 1° aprile dell’anno in corso la Provincia romana viene sottoposta alla giurisdizione della Corte di cassazione di Firenze.
La l. 12 dic. 1875, n. 2837 , istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma, una per gli affari civili e una per gli affari penali. Le sezioni giudicheranno dei ricorsi pendenti e di quelli contro le sentenze pronunciate nei distretti giudiziari delle corti di appello di Roma, Bologna, Ancona, Aquila e Cagliari. Con l. 6 dic. 1888, n. 5825 , viene deferita alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno, fino ad allora spettanti alle altre corti di cassazione, che vedono soppresse le proprie sezioni penali. Con r.d. 24 mar. 1923, n. 602 , contenente norme processuali per l’attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, vengono soppresse le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino. Con r.d. 7 ott. 1923, n. 2089 , vengono emanate ulteriori disposizioni per la cessazione del funzionamento delle corti di cassazione soppresse. Le corti cesseranno di funzionare il 31 ottobre 1923 e i ricorsi ancora non decisi saranno trasmessi alla Corte di cassazione del Regno denominata Corte suprema di cassazione. [fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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