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| - Con l. 13 nov. 1859, n. 3781 , viene approvato nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determina altresì le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei Tribunali e dei Mandamenti. In base a tale legge la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione. Presso ogni Tribunale e Corte è istituito un Ufficio del pubblico ministero.
Il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, relativo all’ordinamento giudiziario, definisce il pubblico ministero come il rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria, posto sotto la direzione del Ministero della giustizia. La funzione di pubblico ministero è assolta presso la Corte di cassazione e le Corti di appello dal Procuratore generale, presso le Corti di assise dal Procuratore generale eventualmente sostituito da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti; presso i Tribunali civili e correzionali dal Procuratore del re; presso le Preture le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da aggiunti giudiziari, uditori, vice-giudici, delegati di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dal sindaco del comune, il vice sindaco, un membro del consiglio comunale o anche il segretario comunale.
I funzionari del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono scelti tra i membri delle corti, dei tribunali e fra i pretori; le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero sono distinte e parallele e, in via eccezionale, i funzionari del pubblico ministero possono essere trasferiti nella magistratura giudicante.
Il pubblico ministero:
- veglia sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica;
- promuove la repressione dei reati;
- fa eseguire i giudicati;
- ha potere di azione diretta per far eseguire e osservare le leggi di ordine pubblico e che interessino i diritti dello Stato;
- ha facoltà di parlare e concludere nelle pubbliche udienze, ogniqualvolta lo ritenga necessario;
- ha un’azione direttiva e una vigilanza sulla polizia giudiziaria e sovrintende alla polizia delle carceri e degli stabilimenti penali;
- ha il diritto di richiedere direttamente la forza armata.
La l. 14 lug. 1907, n. 511, modifica l’ordinamento giudiziario e pubblica la tabella A che riporta gradi, stipendi, categorie e numero dei magistrati. La legge istituisce inoltre nei tribunali il Consiglio giudiziario, di cui fa parte, accanto al presidente e a due giudici, il procuratore del Re.
La legge unifica nella graduatoria le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero. Hanno pari grado:
- giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re;
- consiglieri d’appello e presidenti di tribunale e sostituti procuratori generali di appello e procuratori del re;
- consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione e i presidenti di sezione di Corte di appello;
- primi presidenti e i procuratori generali di Corte di appello, i presidenti di sezione e l’avvocato generale della Corte di cassazione;
- primi presidenti e procuratori generali di Corte di cassazione.
Il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978 , sull’ordinamento giudiziario, riformula le competenze del pubblico ministero agli articoli 73-90. Ribadisce la sua funzione di rappresentante del potere esecutivo posto sotto la direzione del ministro della giustizia.
Il pubblico ministero esercita le sue funzioni presso:
- le Corti di cassazione, le Corti di appello e le Corti di assise, nel grado di procuratore generale;
- presso il Tribunali nel grado di procuratore del Re.
Il r.d. 30 gen. 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario, eleva il prestigio del pubblico ministero e ne «adegua le funzioni al rango preminente assunto dalla funzione esecutiva nel clima politico attuale» (cfr. relazione Grandi). La legge conferma che la magistratura giudicante e requirente, unificata nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni.
Nel distretto della Corte di appello il procuratore generale del re ha la direzione e la vigilanza della polizia giudiziaria, che deve eseguire i suoi ordini. Nella circoscrizione del tribunale , stesso potere ha il procuratore del Re. All’interno del mandamento la polizia giudiziaria deve eseguire gli ordini del pretore.
Il pubblico ministero esercita inoltre la vigilanza sugli istituti di prevenzione e di pena.
Con la proclamazione della Repubblica, il 2 giugno 1946, la denominazione della carica di Procuratore del Re muta in Procuratore della Repubblica.
[fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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