skos:scopeNote
| - Il r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404. Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, stabilisce, all'art. 4: "Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore del Re o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello. Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denuncie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18. Allo stesso procuratore del Re sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.
Con l’avvento della Repubblica, la denominazione dell'ufficio muta in Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. [fonte principale: Glossario Ministero della giustizia]
|