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| - Procura della Repubblica è la denominazione assunta con la proclamazione della Repubblica (2 giugno 1946) dalla Procura del Re, l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico ministero.
In particolare il Procuratore della Repubblica rappresenta l'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale. Promuove ed esercita l'azione penale; svolge le attività di indagine preliminare servendosi della polizia giudiziaria e, al termine, chiede al giudice il rinvio a giudizio, l'archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere.
La l. 14 ott. 1974, n. 497, detta nuove norme contro la criminalità e attribuisce al Procuratore della Repubblica la facoltà di procedere in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini.
Nel 1984, con l. 31 lug. n. 400, vengono dettate nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del Pretore.
Il d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, adegua l’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, introducendo alcune modifiche rispetto all’ordinamento del 1941. L’articolo 1 stabilisce che:
«Presso la Corte suprema di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, i Tribunali per i minorenni e le Preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario, è costituito l’ufficio di pubblico ministero», laddove nel testo del 1941, la funzione di pubblico ministero nelle preture era svolta da uditori, vice pretori, funzionari di pubblica sicurezza ecc.
Sulla costituzione del pubblico ministero, l’articolo 70 del r.d. 10 gen. 1941 è così sostituito:
«Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le Corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari, dai procuratori della repubblica presso le Preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale.
Presso le sezioni distaccate di Corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale.
I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni loro attribuite dal codice di procedura penale. Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria.
In base all’art. 40 poi, «sono istituiti gli uffici della Procura della Repubblica presso i pretori aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario».
Riguardo ai poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti, viene sostituito l’art. 16 del r.d.l. 31 mag. 1946, n. 511 («Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima. Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale e delle procure del Regno del distretto, nonché delle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure del Regno comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni. L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico ministero della circoscrizione della sezione. Il procuratore del Regno esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del circondario») con il seguente articolo 30:
«Il procuratore generale presso la Corte d’appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali dei minorenni e delle procure della repubblica presso le preture del distretto, nonché sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni».
[fonte: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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