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  • Procura generale del Re
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  • Procura generale del Re
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  • La l. 13 nov. 1859, n. 3781, con la quale viene approvato nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario, stabilisce che la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione. Presso ogni Tribunale e Corte è istituito un Ufficio del pubblico ministero. Il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, relativo all’ordinamento giudiziario, definisce il pubblico ministero come il rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria, posto sotto la direzione del Ministero della giustizia. La funzione di pubblico ministero è assolta presso la Corte di cassazione e le Corti di appello dal Procuratore generale, presso le Corti di assise dal Procuratore generale eventualmente sostituito da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti; presso i Tribunali civili e correzionali dal Procuratore del re; presso le Preture le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da aggiunti giudiziari, uditori, vice-giudici, delegati di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dal sindaco del comune, il vice sindaco, un membro del consiglio comunale o anche il segretario comunale. I funzionari del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono scelti tra i membri delle corti, dei tribunali e fra i pretori; le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero sono distinte e parallele e, in via eccezionale, i funzionari del pubblico ministero possono essere trasferiti nella magistratura giudicante. Il pubblico ministero: - veglia sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica; - promuove la repressione dei reati; - fa eseguire i giudicati; - ha potere di azione diretta per far eseguire e osservare le leggi di ordine pubblico e che interessino i diritti dello Stato; - esercita un’azione direttiva e una vigilanza sulla polizia giudiziaria e sovrintende alla polizia delle carceri e degli stabilimenti penali; - ha il diritto di richiedere direttamente la forza armata. La l. 14 lug. 1907, n. 511, che modifica l’ordinamento giudiziario, unifica nella graduatoria le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero. Hanno pari grado: - giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re; - consiglieri d’appello e presidenti di tribunale e sostituti procuratori generali di appello e procuratori del re; - consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione e i presidenti di sezione di Corte di appello; - primi presidenti e i procuratori generali di Corte di appello, i presidenti di sezione e l’avvocato generale della Corte di cassazione; - primi presidenti e procuratori generali di Corte di cassazione. Il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978, sull’ordinamento giudiziario, riformula le competenze del pubblico ministero agli artt. 73-90. Ribadisce la sua funzione di rappresentante del potere esecutivo posto sotto la direzione del ministro della giustizia. Il pubblico ministero esercita le sue funzioni presso: - le Corti di cassazione, le Corti di appello e le Corti di assise, nel grado di procuratore generale; - presso il Tribunali nel grado di procuratore del Re. Il r.d. 30 gen. 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario, eleva il prestigio del pubblico ministero e ne «adegua le funzioni al rango preminente assunto dalla funzione esecutiva nel clima politico attuale» (cfr. relazione Grandi). La legge conferma che la magistratura giudicante e requirente, unificata nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni. Nel distretto della Corte di appello il procuratore generale del re ha la direzione e la vigilanza della polizia giudiziaria, che deve eseguire i suoi ordini. Nella circoscrizione del tribunale, stesso potere ha il procuratore del Re. All’interno del mandamento la polizia giudiziaria deve eseguire gli ordini del pretore. Il pubblico ministero esercita inoltre la vigilanza sugli istituti di prevenzione e di pena. Con la proclamazione della Repubblica, il 2 giugno 1946, la denominazione della carica di Procuratore del Re muta in Procuratore della Repubblica. [fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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