rdf:type
rdfs:label
  • Procura generale del Re presso la Corte di cassazione
skos:broader
skos:prefLabel
  • Procura generale del Re presso la Corte di cassazione
skos:inScheme
skos:scopeNote
  • La l. 13 nov. 1859, n. 3781, che approva nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario, stabilisce che la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione, e che presso ogni Tribunale e Corte è istituito un Ufficio del pubblico ministero. Il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, sull’ordinamento giudiziario, definisce il pubblico ministero come il rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria, posto sotto la direzione del Ministero della giustizia. La funzione di pubblico ministero è assolta presso la Corte di cassazione e le Corti di appello dal Procuratore generale. I funzionari del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono scelti tra i membri delle corti, dei tribunali e fra i pretori; le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero sono distinte e parallele e, in via eccezionale, i funzionari del pubblico ministero possono essere trasferiti nella magistratura giudicante. Il pubblico ministero: - veglia sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica; - promuove la repressione dei reati; - fa eseguire i giudicati; - ha potere di azione diretta per far eseguire e osservare le leggi di ordine pubblico e che interessino i diritti dello Stato; - ha un’azione direttiva e una vigilanza sulla polizia giudiziaria e sovrintende alla polizia delle carceri e degli stabilimenti penali; - ha il diritto di richiedere direttamente la forza armata. La l. 14 lug. 1907, n. 511, unifica nella graduatoria le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero. Hanno pari grado: - giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re; - consiglieri d’appello e presidenti di tribunale e sostituti procuratori generali di appello e procuratori del re; - consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione e i presidenti di sezione di corte d’appello; - primi presidenti e i procuratori generali di corte d’appello, i presidenti di sezione e l’avvocato generale della Corte di cassazione; - primi presidenti e procuratori generali di Corte di cassazione. Il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978, sull’ordinamento giudiziario, riformula le competenze del pubblico ministero agli artt. 73-90, ribadendo la sua funzione di rappresentante del potere esecutivo posto sotto la direzione del ministro della giustizia. Il pubblico ministero esercita le sue funzioni presso: - le Corti di cassazione, le Corti di appello e le Corti di assise, nel grado di procuratore generale; - presso i Tribunali nel grado di procuratore del Re. Sostituti del procuratore generale sono gli avvocati generali o i sostituti procuratori generali; ai procuratori del re sono addetti i sostituti procuratori del re. La carica di Procuratore generale del Re presso la Corte di cassazione cessa di esistere a seguito del r.d. 24 mar. 1923, n. 602, contenente norme processuali per l’attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, con il quale le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino vengono soppresse. [fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
is ha relazione UT of
Raw Data in: CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD     Browse in: LodLive
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 06.01.3127, on Win32 (i686-generic-win-32), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.