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| - La l. 13 nov. 1859, n. 3781, che approva nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario, stabilisce che la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione, e che presso ogni Tribunale e Corte è istituito un Ufficio del pubblico ministero. Il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, sull’ordinamento giudiziario, definisce il pubblico ministero come il rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria, posto sotto la direzione del Ministero della giustizia. La funzione di pubblico ministero è assolta presso la Corte di cassazione e le Corti di appello dal Procuratore generale. I funzionari del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono scelti tra i membri delle corti, dei tribunali e fra i pretori; le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero sono distinte e parallele e, in via eccezionale, i funzionari del pubblico ministero possono essere trasferiti nella magistratura giudicante.
Il pubblico ministero:
- veglia sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica;
- promuove la repressione dei reati;
- fa eseguire i giudicati;
- ha potere di azione diretta per far eseguire e osservare le leggi di ordine pubblico e che interessino i diritti dello Stato;
- ha un’azione direttiva e una vigilanza sulla polizia giudiziaria e sovrintende alla polizia delle carceri e degli stabilimenti penali;
- ha il diritto di richiedere direttamente la forza armata.
La l. 14 lug. 1907, n. 511, unifica nella graduatoria le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero. Hanno pari grado:
- giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re;
- consiglieri d’appello e presidenti di tribunale e sostituti procuratori generali di appello e procuratori del re;
- consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione e i presidenti di sezione di corte d’appello;
- primi presidenti e i procuratori generali di corte d’appello, i presidenti di sezione e l’avvocato generale della Corte di cassazione;
- primi presidenti e procuratori generali di Corte di cassazione.
Il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978, sull’ordinamento giudiziario, riformula le competenze del pubblico ministero agli artt. 73-90, ribadendo la sua funzione di rappresentante del potere esecutivo posto sotto la direzione del ministro della giustizia.
Il pubblico ministero esercita le sue funzioni presso:
- le Corti di cassazione, le Corti di appello e le Corti di assise, nel grado di procuratore generale;
- presso i Tribunali nel grado di procuratore del Re.
Sostituti del procuratore generale sono gli avvocati generali o i sostituti procuratori generali; ai procuratori del re sono addetti i sostituti procuratori del re.
La carica di Procuratore generale del Re presso la Corte di cassazione cessa di esistere a seguito del r.d. 24 mar. 1923, n. 602, contenente norme processuali per l’attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, con il quale le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino vengono soppresse.
[fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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