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  • Procura generale presso la Corte di appello
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  • Procura generale presso la Corte di appello
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  • L’art. 7 della l. 31 lug. 1984, n. 400, muta la denominazione della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello, in Procura generale presso la Corte di appello; essa esercita le funzioni di pubblico ministero nei giudizi civili e penali di secondo grado che si svolgono nell’ambito del distretto di corte d’appello presso la quale è istituita. Capo dell’ufficio è il procuratore generale, magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori, coadiuvato da alcuni sostituti procuratori generali. Le procure generali istituite presso le sezioni distaccate di corte d’appello sono invece dirette da un avvocato generale, magistrato con funzioni semidirettive, alle dipendenze del procuratore generale della sede principale. Il procuratore generale presso la Corte d’appello può impugnare le sentenze emesse in primo grado nel proprio distretto e può esercitare altresì un potere di avocazione delle indagini svolte dal procuratore della Repubblica, sostituendosi allo stesso nell’esercizio dell’azione penale. Spetta inoltre al procuratore generale la risoluzione dei contrasti tra uffici del pubblico ministero circa la competenza a conoscere una determinata notizia di reato, nonché la sorveglianza sulle attività dei magistrati e sugli uffici requirenti del distretto, onde assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione della giustizia. Il d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, introduce alcune modifiche rispetto all’ordinamento del 1941. L’articolo 1 stabilisce che: «Presso la Corte suprema di cassazione, le corti d’appello, i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le Preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario, è costituito l’ufficio di pubblico ministero», laddove nel testo del 1941, la funzione di pubblico ministero nelle preture era svolta da uditori, vice pretori, funzionari di pubblica sicurezza etc. L'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è riformulato come segue: "Art. 70 (Costituzione del pubblico ministero). 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale. 2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'articolo 59. 3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi". [fonti: Glossario Ministero della giustizia; Sistema Guida generale degli Archivi di Stato]
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