ASI-CG:disposizioniProvvedimento
| - "Visti i Decreti del 17 febbraio 1861 dei [...] Luogotenenti Generali nelle Provincie Napolitane e Siciliane, coi quali promulgandosi nuove Leggi di procedura penale, non che per l'ordinamento giudiziario, e per gli stipendi della Magistratura, si fissò pel 1° luglio l'attuazione di quelle relative alle prime delle indicate Provincie, e pel 1° novembre di quelle attinenti alle seconde; Vista la Legge del 30 giugno ultimo, n. 56, per la quale quei termini furono prorogati al 1° gennaio 1862; [...]non potendo nel 1° gennaio pross. entrare in officio, le novelle Magistrature, conviene che seguitino a funzionare le antiche nel modo sin qui praticato; " viene decretato: Fino a che non saranno effettivamente instituite le novelle Magistrature, le attuali continueranno nelle loro funzioni come per lo passato, seguitando a percepire gli attuali stipendi.
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