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| - r.d. 16 febbraio 1862, n. 469
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| - r.d. 16 febbraio 1862, n. 469
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dc:description
| - Regio decreto 16 Febbraio 1862, n. 469. Col quale si danno varii provvedimenti transitorii diretti a coordinare le antiche Istituzioni giudiziarie delle Provincie Napolitane e Siciliane coll'applicazione del nuovo Ordinamento giudiziario
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dc:date
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data di pubblicazione
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ASI-CG:disposizioniProvvedimento
| - Si dispone, tra l'altro: Le funzioni di pubblico Ministero presso i Giudici di Mandamento saranno esercitate dai Delegati Mandamentali ove sono stabiliti; in loro mancanza, impedimento od assenza dal Sindaco del Comune, il quale può surrogare un Membro del Consiglio Comunale. Tanto nelle Provincie Napolitane che in Sicilia i Giudici Istruttori saranno nominati presso ciascun Tribunale in quel numero che sarà richiesto dal bisogno, senza che quanto alla Sicilia sia necessario di farne risiedere uno in ogni capo-luogo di Circondario diverso dalla sede del Tribunale. La Sezione d'appello di Potenza sarà considerata in tutto ciò che concerne la giurisdizione come Corte indipendente. La Corte di Cassazione in Sicilia, che viene composta di 2 Sezioni, procederà secondo i Regolamenti in vigore per la Corte di Cassazione di Napoli.
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ASI-CG:titoloProvvedimento
| - Regio decreto 16 Febbraio 1862, n. 469. Col quale si danno varii provvedimenti transitorii diretti a coordinare le antiche Istituzioni giudiziarie delle Provincie Napolitane e Siciliane coll'applicazione del nuovo Ordinamento giudiziario
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