ASI-CG:disposizioniProvvedimento
| - Si dispone, tra l'altro: Il giorno 30 del mese di giugno 1862 cesserà [...] la sospensione ordinata con lo stesso decreto [20 novembre 1859, numero 3788] dell'esecuzione della legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, numero 3781, e di quella sugli stipendi della magistratura del 20 novembre 1859, numero 3782, le quali vi saranno eseguite con le modificazioni portate dalla presente legge. In materia civile i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che avevano i tribunali provinciali e le preture (urbane e foresi). Negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza che [...] è demandata alle preture urbane [...]. E' mantenuto il tribunale di commercio di Milano. I tribunali di circondario conosceranno in seconda istanza degli appelli contro le sentenze in materia civile e commerciale proferite dai giudici di mandamento e dei ricorsi contro i decreti dai medesimi emanati tanto in affari contenziosi, che di volontaria giurisdizione. La Corte di cassazione sedente in Milano, oltre le attribuzioni che le sono date dalla legge sull'ordinamento giudiziario e da altre leggi speciali, eserciterà in Lombardia la giurisdizione che le è attribuita dal Codice di procedura penale. Nelle materie civili il tribunale di terza istanza di Milano, in ciò che non sia derogato dalle dette leggi speciali o dalla presente, continuerà per ora ad esercitare l'attuale sua giurisdizione (art. 21).
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