skos:scopeNote
| - Con l. 16 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario, sono istituiti gli Uffici di sorveglianza e vengono definite le competenze del Magistrato di sorveglianza, organo monocratico che subentra al Giudice di sorveglianza istituito nel 1930, e della Sezione di sorveglianza, organo collegiale di nuova istituzione. Le disposizioni sulla sede degli Uffici di sorveglianza valgono per il Magistrato di sorveglianza, mentre la Sezione non ha una struttura permanente essendo costituita di due esperti e due Magistrati di sorveglianza che rientrano nel distretto di Corte di appello, sede della Sezione: uno di essi deve essere il Magistrato sotto la cui giurisdizione si trova il condannato o l’internato. A ciascuna Sezione sono destinati Magistrati di sorveglianza nel numero richiesto dalle esigenze di servizio e nei limiti delle dotazioni organiche degli Uffici di sorveglianza del distretto.
La Sezione di sorveglianza è competente circa la concessione delle misure alternative alla detenzione. Spetta ad esse la trattazione degli affari in materia di affidamento in prova al servizio sociale, la revoca anticipata delle misure di sicurezza, l’ammissione al regime di semilibertà e la revoca di ammissione, la concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e la revoca delle riduzioni stesse. Le decisioni sono emanate con ordinanza in camera di consiglio: in caso di parità prevale il voto del presidente. Ulteriori competenze vengono attribuite con l. 24 nov. 1984, n. 689 , che reca modifiche al sistema penale.
A seguito della l. 10 ottobre 1986, n. 633 (legge Gozzini), che reca modifiche all’ordinamento penitenziario, l’organo collegiale di sorveglianza assume la denominazione di Tribunale di sorveglianza[fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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