skos:scopeNote
| - In base al r.d. 6 dic. 1865, n. 2626 , sull’ordinamento giudiziario, (capo III, artt. 41-51) al Tribunale di circondario subentra il Tribunale civile e correzionale che mantiene come circoscrizione giudiziaria il circondario (composto di più mandamenti); in ogni circondario «vi è un tribunale civile e correzionale nei comuni designati in apposita tabella». Il Tribunale civile e correzionale ha le seguenti funzioni:
- giudicare in materia civile in prima istanza e in appello sulle sentenze del pretore;
- esercitare le funzioni di Tribunale di commercio ove questo non esista;
- giudicare in materia penale in prima istanza e in appello sulle sentenze del pretore;
- esercitare le istruttorie penali e tutte le altre attribuzioni conferite dai codici e dalle leggi.
Il Tribunale può essere diviso in più sezioni per il trattamento degli affari civili, gli affari correzionali, gli appelli in materia correzionale e di polizia, ma può altresì trattare tutti gli affari in maniera promiscua. I tribunali giudicano con numero invariabile di tre votanti.
Con l. 25 gen. 1888, n. 5174, in vigore dal 1° apr. 1888, vengono aboliti i Tribunali di commercio, le cui competenze vengono assunte dai Tribunali civili e correzionali.
La l. 14 lug. 1907, n. 511 istituisce presso ogni Tribunale un Consiglio giudiziario, composto dal presidente, il procuratore del re e due giudici eletti annualmente; il Consiglio «classifica ogni anno, fino alla loro promozione, i giudici aggiunti del circondario, secondo il grado di merito per capacità, dottrina, operosità, condotta».
La l. 19 dic. 1912, n. 1311, innova sul collegio giudicante affermando che nei giudizi di prima istanza in materia civile la giustizia è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente; in materia penale e nei giudizi di appello in materia civile, il Tribunale giudica con l’intervento di tre votanti. Le norme procedurali relative a questa disposizione vengono approvate con il r.d. 27 ago. 1913, n. 1015 , che stabilisce norme transitorie e di attuazione dell’articolo 18, prima parte, della legge 19 dic. 1912 n. 1311, pel funzionamento del giudice unico dei tribunali.
Con l. 27 dic. 1914, n. 1404, che abolisce il giudice unico nei tribunali e contiene disposizioni circa il personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il collegio giudicante del Tribunale torna ad essere composto di tre votanti.
Con il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978, sull’ordinamento giudiziario, l’istituto cambia denominazione in Tribunale civile e penale.
[fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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