skos:scopeNote
| - Con il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978, sull’ordinamento giudiziario, il Tribunale civile e correzionale assume la denominazione di Tribunale civile e penale. La legge, riconfermando le funzioni di giudice di primo grado e di appello e quella del giudice istruttore, specifica (art. 43) che nei tribunali importanti (menzionati in apposita tabella) l’incarico dell’istruzione è affidato ad un consigliere di Corte di appello . Il decreto conferma l’organizzazione in sezioni dei tribunali e l’istituzione del Consiglio giudiziario. Il r.d. 24 mar. 1923, n. 601, relativo alla circoscrizione giudiziaria del Regno, determina il numero e la sede degli organi giudiziari annettendo tabelle distinte per le Corti di appello e il r.d. 24 mar. 1923, n. 602, fissa la data di attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria al 1° lug. 1923, giorno della soppressione degli uffici non compresi nella nuova tabella, e regola il passaggio degli affari dai vecchi ai nuovi uffici. Ulteriori modifiche vengono apportate nello stesso anno con r.d. 28 giu. 1923, n. 1361 e con r.d. 30 dic. 1923, n. 2785, che annettono apposite tabelle e spostano i termini di attuazione al 1924.
Il r.d. 15 lug. 1923, n. 1562, stabilisce che gli uffici giudiziari soppressi continueranno a conservare dopo il 30 giugno 1923 atti, fascicoli, volumi, registri, corpi di reato in genere tutto il materiale archivistico proprio. Per quanto riguarda gli atti in corso di trattazione, questi verranno trasmessi entro il 1° ottobre 1923 alle magistrature competenti secondo la nuova circoscrizione. Esaurito l’invio degli affari in corso di trattazione, gli uffici giudiziari cessati cureranno il definitivo riordinamento di tutto il materiale archivistico rimasto e provvederanno all’invio in blocco all’ufficio giudiziario al quale è stato aggregato il comune capoluogo dell’ufficio cessato: «Tale archivio formerà parte integrante e subirà il trattamento dell’archivio dell’ufficio ricevente, ma sarà conservato a parte, come un’entità distinta». L’archivio delle Corti di cassazione soppresse rimarrà provvisoriamente nei locali demaniali ove si trova, «qualora non sia diversamente disposto con successivi provvedimenti».
Il r.d. 30 gen. 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario del guardasigilli Grandi) modifica la denominazione ufficiale dell’istituto in quella di Tribunale.
[fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
|