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  • Tribunale per i minorenni
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  • Tribunale per i minorenni
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  • Il Tribunale per i minorenni viene istituito con r.d.l. 20 lug. 1934, n. 1404, convertito in l. 27 mag. 1935, n. 835, in ogni sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello; è un organo giudiziario ordinario, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il tribunale stesso è istituito. La legge istitutiva del 1934 stabiliva all’art. 2 che fosse composto “da un magistrato, avente grado di consigliere di Corte di appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia”. La funzione di pubblico ministero è esercitata da un ufficio autonomo con a capo un sostituto procuratore del re o un sostituto procuratore generale di Corte di appello. Il procuratore del re promuove ed esercita l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori di 18 anni nel distretto della Corte di appello in cui è istituito il Tribunale per i minorenni; a lui vengono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze, le richieste relative a quei reati. Il procuratore del re nelle materie di competenza del Tribunale per i minorenni, mantiene tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il Tribunale. I componenti esterni del Tribunale sono nominati con decreto reale, prestano giuramento, durano in carica tre anni e non sono remunerati. Le funzioni di Giudice di sorveglianza e di Consigliere delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del Tribunale o della sezione di Corte di appello. Sull’appello contro le decisioni del Tribunale dei minorenni giudica una Sezione specifica della Corte di appello, composta da due magistrati e un cittadino avente i requisiti sopradescritti. Giudice d’appello del Tribunale per i minorenni è la sezione per i minorenni della corte d’appello, composta da tre consiglieri di corte d’appello e due magistrati onorari, aventi gli stessi requisiti degli esperti di primo grado. Il procuratore generale presso la corte d’appello esercita le funzioni di pubblico ministero anche presso la sezione minorile. Sono di competenza del Tribunale per i minorenni anche i provvedimenti relativi all’esercizio della patria potestà o della tutela, all’interdizione del minore, all’esercizio del commercio da parte del minore; alla omologazione e impugnazione dei verbali dei consigli di famiglia e di tutela, all’ammissione e al licenziamento dai manicomi degli alienati minori di anni 21. Nel 1956, a seguito della l. 27 dic. 1956, n. 1441, le donne vengono ammesse all’amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni: vengono, pertanto, modificate le norme riguardanti la composizione del Tribunale per i minorenni e della Sezione di corte di appello per i minorenni. Gli esperti, giudici onorari, che affiancano i giudici del Tribunale e della Sezione di corte di appello devono essere un uomo e una donna, con formazione di psicologi, neuropsichiatri, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori. Le decisioni del Tribunale sono sempre collegiali. La legge modifica il r.d. 30 gen. 1941, n. 12, istituendo una Sezione della corte di appello che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni e che funziona come Sezione istruttoria nei casi indicati dalla legge. Anche questa Sezione si avvale di due esperti tra i quali una donna. Alcune modifiche alla legge 385/1935 vengono apportate successivamente con l. 12 lug. 1961, n. 603, con l. 13 ott. 1965, n. 1171, e l. 24 nov. 1981, n. 689. In seguito all’approvazione del nuovo Codice di procedura penale, viene approvato il d.p.r. 22 set. 1988, n. 448, che detta disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni. Nel procedimento esercitano le funzioni loro attribuite secondo le leggi di ordinamento giudiziario i seguenti organi: - procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni; - giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni; - Tribunale per i minorenni; - procuratore generale presso la Corte di appello; - Sezione di corte di appello per i minorenni; - Magistrato di sorveglianza per i minorenni. Le competenze penali del Tribunale per i minorenni riguardano attualmente i reati commessi da un minorenne che abbia almeno 14 anni. Il Tribunale per i minorenni può operare anche in funzione di Tribunale per il riesame. Le competenze civili sono esercitate in materia di potestà dei genitori sul figlio e in materia di adozione nazionale e internazionale. Le competenze amministrative riguardano i minori con problemi di disadattamento e di difficoltà comportamentale; il Tribunale può disporre misure di sostegno educativo. [fonte principale: Sistema Guida generale degli archivi di Stato]
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