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  • Ufficio di sorveglianza
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  • Ufficio di sorveglianza
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  • In base all’art. 68 della l. 26 lug. 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario, viene istituito un Ufficio di sorveglianza nelle sedi di cui alla Tabella A con giurisdizione sulle circoscrizioni dei Tribunali in essa indicati. Tali uffici rientrano nell’ambito dell’organizzazione dell’autorità giudiziaria, ma sono entità autonome, sia sotto il profilo organizzativo che amministrativo, rispetto al Tribunale presso cui hanno sede; sono altresì autonome rispetto all’organizzazione penitenziaria, su cui esercitano funzioni di controllo. La loro istituzione risponde alla necessità di prevedere un organo esterno all’amministrazione penitenziaria competente in materia di controllo sull’attuazione della normativa penitenziaria e a configurare una fase esecutiva tesa ad attuare la previsione costituzionale della finalità rieducativa della pena. La legge stabilisce che i magistrati addetti agli Uffici di sorveglianza, a differenza di quanto stabilito per il Giudice di sorveglianza, istituito nel 1930, non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. [fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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