rdf:type
| |
rdfs:label
| |
dc:title
| |
dc:description
| - La l. 21 apr. 1861, n. 1, stabiliva la formula per la promulgazione delle leggi. Con r.d. 21 apr. 1861, n. 2, veniva introdotta " una nuova numerazione progressiva per gli atti di governo ". La collezione di tali atti veniva intitolata Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. L'art. 6 del regolamento allegato al decreto prevedeva la formazione annuale di uno o più volumi di supplemento alla Raccolta nei quali venivano inseriti per esteso o per estratto i decreti e i regolamenti non concernenti " la generalità dello Stato o l'universalità dei cittadini, o quegli altri simili atti di cui non occorre l'affissione ". Tale distinzione non fu più effettuata a partire dal 1911, in base a decreti particolari per ciascun ministero. Il r.d. 30 dic. 1871, n. 605, stabiliva che gli originali delle leggi e dei decreti fossero conservati nell'Archivio di Stato di Roma, istituito con lo stesso decreto. La 1.15 dic. 1930, n. 1696, stabiliva le formule per la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi della l. 9 dic. 1928, n. 2693. Con r.d. 24 sett. 1931, n. 1256, veniva approvato il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti. La Raccolta Ufficiale era posta sotto la vigilanza del ministro guardasigilli, il quale apponeva il visto e il gran sigillo dello Stato sugli originali delle leggi e dei decreti da inserirsi nella Raccolta. Il guardasigilli, cessata la necessità di[...]
|
dc:date
| |
ha conservatore
| |
ha date complesso archivistico
| |
ha statusProvenienza
| |
abstract
| - La l. 21 apr. 1861, n. 1, stabiliva la formula per la promulgazione delle leggi. Con r.d. 21 apr. 1861, n. 2, veniva introdotta " una nuova numerazione progressiva per gli atti di governo ". La collezione di tali atti veniva intitolata Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. L'art. 6 del regolamento allegato al decreto prevedeva la formazione annuale di uno o più volumi di supplemento alla Raccolta nei quali venivano inseriti per esteso o per estratto i decreti e i regolamenti non concernenti " la generalità dello Stato o l'universalità dei cittadini, o quegli altri simili atti di cui non occorre l'affissione ". Tale distinzione non fu più effettuata a partire dal 1911, in base a decreti particolari per ciascun ministero. Il r.d. 30 dic. 1871, n. 605, stabiliva che gli originali delle leggi e dei decreti fossero conservati nell'Archivio di Stato di Roma, istituito con lo stesso decreto. La 1.15 dic. 1930, n. 1696, stabiliva le formule per la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi della l. 9 dic. 1928, n. 2693. Con r.d. 24 sett. 1931, n. 1256, veniva approvato il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti. La Raccolta Ufficiale era posta sotto la vigilanza del ministro guardasigilli, il quale apponeva il visto e il gran sigillo dello Stato sugli originali delle leggi e dei decreti da inserirsi nella Raccolta. Il guardasigilli, cessata la necessità di[...]
|
scheda provenienza href
| |
scheda SAN
| |
ha livelloSuperiore
| |
consistenza
| |
oad:extentAndMedium
| |
forma autorizzata complesso archivistico
| |
oad:title
| |
record provenienza id
| |
sistema provenienza
| |
tipologia complesso
| |
is è conservatore di
of | |
is ha livelloSuperiore
of | |