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  • Corte di appello
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  • Corte di appello
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  • Con l. 13 nov. 1859, n. 3781, viene approvato nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determina le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei Tribunali e dei Mandamenti. In base a tale legge la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione. Il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, sull’ordinamento giudiziario, tratta della Corte di appello agli artt. 64-72. La circoscrizione territoriale della Corte di appello è il distretto, che la legge designa con apposita tabella. Le Corti di appello sono divise in sezioni, e il primo presidente presiede alla prima sezione; le altre saranno presiedute da un presidente di sezione. I giudici di Corte di appello hanno il grado di consiglieri. Le Corti di appello giudicano, in materia civile: - le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e correzionali e di commercio, o dagli arbitri; - gli affari di volontaria giurisdizione; in materia penale: - gli appelli delle sentenze proferite dai tribunali civili e correzionali; - i casi di sottoposizione ad accusa spettanti alla cognizione delle corti di assise. Le corti di appello giudicano col numero di 5 votanti in materia civile, di quattro in materia correzionale. All’interno della Corte di appello ha sede la sezione di accusa, i cui compiti sono: - chiudere l’istruttoria dei processi di competenza delle corti di assise; - giudicare in via di opposizione o di appello delle ordinanze del giudice istruttore o della Camera di consiglio; - decidere riguardo ad estradizioni, amnistie, riabilitazione, liberazione condizionale. La sezione di accusa è composta di 5 membri e giudica col numero di tre votanti. I presidenti e i consiglieri di ciascuna sezione vengono designati ogni anno con decreto reale. Presso la Corte di appello la funzione di pubblico ministero è esercitata da un procuratore generale. Presso ogni corte di appello vi è una cancelleria Interventi legislativi successivi producono alcune modifiche all’istituto: la l. 14 lug. 1907, n. 511, istituisce presso le corti di appello un Consiglio giudiziario composto dal presidente, due consiglieri e il procuratore generale. Compito del consiglio è quello di valutare, ai fini delle promozioni, il grado di merito e di condotta dei giudici. Il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978, stabilisce che vi sarà una Corte di appello nei comuni designati da apposita tabella e Sezioni autonome di corte di appello nei comuni designati nella medesima tabella. Competenze della corte sono: in materia civile, le cause giudicate in prima istanza dai tribunali e dagli arbitri nei limiti della competenza di detti tribunali e gli affari di volontaria giurisdizione; in materia penale, gli appelli delle sentenze dei tribunali e gli altri affari attribuiti dalla procedura penale. Le sezioni autonome hanno le medesime competenze e dipendono dalle corti di appello unicamente agli effetti disciplinari. Le corti giudicano con il numero di 5 votanti nelle cause civili e di quattro nelle cause penali. Negli anni Venti diverse leggi modificano la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari, e vengono pubblicate le tabelle relative ai mutamenti. Il r.d. 24 mar. 1923, n. 601 del guardiasigilli Oviglio, ne determina nella annessa tabella numero e sede; il r.d. 24 mar. 1923, n. 602, stabilisce invece i termini entro i quali entrerà in vigore la nuova circoscrizione giudiziaria: dal 1° luglio 1923 sono soppresse le corti e gli altri uffici giudiziari non compresi nella nuova tabella mentre gli uffici di nuova istituzione cominceranno a funzionare dal 1° ottobre 1923. Numerose sono le modifiche apportate all’assetto dato dalla riforma Oviglio alla circoscrizione giudiziaria, relative al numero e alle sedi di corti di appello, tribunali e preture: r.d. 28 giu. 1923, n. 1361; r.d. 31 mag. 1928, n. 320; r.d. 23 ott. 1930, n. 1427; r.d.l. 17 lug. 1931, n. 953; r.d. 22 feb. 1932, n. 243; r.d. 28 set. 1933, n. 1282. Con l. 3 apr. 1926, n. 563, è approvata la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro; viene attuato il riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro; al Capo II viene istituita la Magistratura del lavoro per regolare le controversie del lavoro sia che vertano sull'osservanza dei patti e altre norme esistenti, sia che vertano sulle determinazioni di nuove condizioni di lavoro. Tutte le controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come Magistrature del lavoro. Il r.d. 30 gen. 1941, n. 12, che approva l'ordinamento giudiziario, introduce modifiche significative per quanto riguarda la Corte di appello: il collegio giudicante si amplia a cinque magistrati, anche per la sezione istruttoria. Sono previste Sezioni distaccate di corti di appello (tabella A annessa al decreto), che giudicano, come la corte, col numero invariabile di cinque votanti. La Corte di appello esercita, in base all'art. 53, la sua giurisdizione nelle cause di appello per le sentenze di primo grado pronunciate dai tribunali in materia civile e penale, e, come Corte di assise, nei reati attribuiti alla sua competenza dal Codice di procedura penale e da leggi speciali. Sono previste sezioni specializzate: una speciale Sezione della Corte di appello funziona come Magistratura del lavoro, con le attribuzioni stabilite dal codice di procedura civile. Ulteriore Sezione della Corte di appello è la Sezione per i minorenni, che funziona anche come sezione istruttoria, e giudica con l’intervento di un esperto che sostituisce uno dei magistrati ed ha il titolo di consigliere onorario della sezione. Altra Sezione introdotta dal decreto è quella del Tribunale regionale delle acque pubbliche , cui sono aggregati tre funzionari del corpo del genio civile. Nell’ordinamento repubblicano, il d.p.r. 31 dic. 1963, n. 2105, modifica le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari e introduce anche variazioni relativamente alla circoscrizione territoriale delle corti di appello. Successivamente, la l. 8 ago. 1977, n. 532, che reca provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario, introduce alcune modifiche al r.d. 30 gen. 1941, n. 12, portando da cinque a tre votanti il collegio giudicante della Corte di appello. La Sezione per i minorenni, giudica ora con l’intervento di due esperti, un uomo e una donna, ai quali si aggiungono i tre magistrati della sezione. Con d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, si adeguano le misure dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, vengono introdotte ulteriori modifiche. In particolare, l’art. 53 del decreto 12/1941, sulle funzioni e attribuzioni della Corte di appello, viene così modificato: «La Corte di appello esercita: - la giurisdizione nelle cause di appello nelle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale e dai pretori in materia penale; - le funzioni ad essa deferite dal Codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi». L’art. 57 del decreto 12/1941 sulla sezione istruttoria è abrogato. L’art. 58, comma primo, relativo alla Sezione per i minorenni è sostituito dal seguente: «Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale dei minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della Corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni». Nelle città capoluogo del distretto di Corte di appello ha sede anche il Tribunale dei minorenni e il Tribunale di sorveglianza. Presso ogni Corte di appello opera la Procura generale della Repubblica. [fonte principale: Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani]
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