skos:scopeNote
| - Il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978, sull’ordinamento giudiziario, stabilisce che vi sarà una Corte di appello nei comuni designati da apposita tabella e Sezioni autonome di corte di appello nei comuni designati nella medesima tabella. Competenze della corte sono: in materia civile, le cause giudicate in prima istanza dai tribunali e dagli arbitri nei limiti della competenza di detti tribunali e gli affari di volontaria giurisdizione; in materia penale, gli appelli delle sentenze dei tribunali e gli altri affari attribuiti dalla procedura penale.
Le sezioni autonome hanno le medesime competenze e dipendono dalle corti di appello unicamente agli effetti disciplinari.
Il r.d. 30 gen. 1941, n. 12, che approva l'ordinamento giudiziario, introduce modifiche significative per quanto riguarda la Corte di appello. La tabella A annessa al decreto indica i capoluoghi dei distretti sede di Corte di appello, indicando per ciascun distretto i tribunali. Il collegio giudicante si amplia a cinque magistrati, anche per la sezione istruttoria.
Sono previste Sezioni distaccate di corti di appello (tabella A annessa al decreto), che giudicano, come la corte, col numero invariabile di cinque votanti.
Sotto l'aspetto strettamente giurisdizionale, in base a quanto si può evincere dalle varie leggi istitutive delle sezioni distaccate di Corte d’Appello, la sezione distaccata di Corte d’appello assume, a tutti gli effetti, il ruolo di un vero e proprio Ufficio Giudiziario autonomo e distinto rispetto alla Corte di Appello "madre", con un proprio organico ed una propria competenza territoriale in senso tecnico-giuridico nell'ambito della circoscrizione o territorio legislativamente affidato alla propria giurisdizione (specifici circondari del distretto).
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